06 Ago DM. 145/MMXII
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
20 giugno 2012, n. 145
***
Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l’iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilità definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l’articolo 2, comma 3) lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi;
Visto l’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l’iscrizione al registro dei revisori legali le società i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell’equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all’esercizio della revisione legale in un Paese terzo;
Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto in particolare l’articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell’ambito dell’applicazione della pena;
Visto l’articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilità o decadenza degli amministratori;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;
Visto l’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell’8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I
Requisiti di iscrizione per le persone fisiche e per le società di revisione
Art. 1.
Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
a) requisiti di onorabilità individuati all’articolo 3;
b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all’articolo 2;
c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
d) superamento dell’esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.
Art. 2.
Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l’iscrizione al Registro
1. Per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali è necessario essere in possesso di:
a) laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:
scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Art. 3.
Requisiti di onorabilità
1. Possono chiedere l’iscrizione al registro di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato.
Art. 4.
Requisiti per l’iscrizione delle società di revisione al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali le società che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e pertanto:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 5 del presente Regolamento;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; c) nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’articolo 2296 del codice civile.
Art. 5.
Onorabilità degli amministratori
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilità i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che:
a) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3;
b) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.
Capo II
Iscrizione dei revisori di altri stati membri dell’Unione europea o di paesi terzi
Art. 6.
Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all’Unione europea
1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all’esercizio dell’attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.
3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini dell’iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione:
a) attestato concernente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall’Autorità competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
b) copia del documento di identità.
Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale di cui all’articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.
2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.
3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all’interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
4. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L’importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 8.
Svolgimento della prova attitudinale
1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie:
a) principi di diritto civile e commerciale;
b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati;
c) principi di diritto tributario;
d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali.
2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, dandone comunicazione all’interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneità o di non idoneità e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di idoneità, viene rilasciata attestazione dell’avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell’interessato, al Registro dei revisori legali.
Art. 9.
Iscrizione dei revisori di Stati membri dell’Unione europea
1. I cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, abilitati all’esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Ai fini dell’iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione:
a) attestato concernente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale in un altro Paese dell’Unione Europea, rilasciato dall’Autorità competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
b) copia del documento di identità.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all’articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L’importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo III
Contenuto informativo del Registro
Art. 10.
Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche
1. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori; c) l’indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
d) il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
e) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
h) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
i) l’eventuale rete di appartenenza, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 11.
Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti informazioni:
a) il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all’esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare: a) l’assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;
b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’articolo 16 del presente regolamento.
Art. 12.
Contenuto informativo del Registro per le società
1. Per le società di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
c) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
d) i riferimenti necessari per contattare la società, l’eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l’indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
i) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
l) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l’indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l’indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.
Art. 13.
Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società
1. Le società di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità ed i termini di cui all’articolo 16, le seguenti informazioni:
a) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all’esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:
a) l’assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi; b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’articolo 16 del presente regolamento.
Art. 14.
Riferimenti in materia di vigilanza
1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell’economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull’attività di revisione legale del Ministero dell’economia e delle finanze e della Consob.
Art. 15.
Pubblicità del Registro
1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.
Art. 16.
Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni
1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalità indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicità di tali comunicazioni è responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della società di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I revisori e le società di revisione legale comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati.
4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17.
Prima formazione del registro
1. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresì iscritti, su richiesta:
– coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento;
– coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.
2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare: a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
c) l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data di aggiornamento: 11/09/2012 – Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012.