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Sulla Prescrizione Tributaria

Sulla Prescrizione Tributaria

SUI TERMINI DI PRESCRIZIONE IN CAMPO TRIBUTARIO

Oggetto della pretesa

Termine di prescrizione

Note ESPLICATIVE

Avvisi di accertamento

Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

• quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

• quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione (6).

La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap

In caso di denuncia penale per reati tributari i termini si raddoppiano

Cartelle di pagamento termine per la notifica

L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del:

terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica;

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;

secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo

Cartella di pagamento Prescrizione

per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine decennale;

per i tributi locali, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale;

per le sanzioni, opera il termine quinquennale;

per le somme accertate da sentenze passate in giudicato, opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura.

la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione

Sanzioni Tributarie

La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,

Contributi Inps

L’articolo 3, comma 9, della legge 335 dell’8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.

Diritti Camerali della Camera di Commercio

10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile

Diritto al rimborso errato versamento

Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell’ articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi

Contestazione vizi su acquisti di beni

Contestazione: 8 giorni dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 1 anno dall’acquisto, art.1490 e segg. c.c.

Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l’acquirente e’ un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu’ avanti).

Tasse di Concessione Governativa (es. sui cellulari)

L’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

Bollo auto, tasse automobilistiche

3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82

Ici

In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.

Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.

Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa

Tarsu

3 anni se e’ stata presentata la denuncia

4 anni se non e’ stata presentata la denuncia

Art.71 Dlgs 507/93

Multe auto

L’art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza

10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005

Assegno Bancario

L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune – assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso – assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e’ di un altro continente). trascorso il termine l’assegno non e’ piu’ protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento, e colui che ha emesso l’assegno – traente – puo’ revocare l’ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l’assegno non puo’ piu’ essere incassato.

Reati tributari

6 anni – Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni (8 anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti …”.L. 5 dicembre 2005, n.251

per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato con­vertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

 

Diritto di recesso su acquisto pacchetti viaggio sottoscritti a distanza

10 giorni lavorativi, d.lgs.79/2011
Allegato1 art.32 e d.lgs.206/2005 art. 64

Diritto di recesso su contratti bancari, assicurativi e finanziari sottoscritti a distanza

14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005

Diritto di recesso su contratti di credito al consumo (prestiti personali, finanziamenti per l’acquisto di beni, carte revolving, etc.)

14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93

Diritto di recesso su contratti di multiproprieta’

14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005

Diritto di recesso da una polizza vita

30 giorni dalla firma

Contestabilita’ estratti conto bancari

60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93.

Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e’ di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo’ arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e’ di 10 anni.

Vizi su beni acquistati da consumatori

Per contestare: due mesi dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall’acquisto

Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione).

6 mesi, art.2954 c.c.

E’ il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.

Assegni (azioni di regresso).

6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933)

Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento.
Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata fatta contro di lui.

Rate di premi di assicurazioni

1 anno, art.2952 c.c.

Decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale
sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e’ servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

Diritti derivanti da contratti di assicurazione

1 anno, art.2952 c.c.

Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall’evento;
Per le assicurazioni della responsabilita’ civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato;
Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu’ avanti) il termine e’ di due anni.

Diritto alla provvigione dei mediatori

1 anno, art.2950 c.c.

Dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.

Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi)

1 anno, art.2955 c.c.

Per le lezioni impartite per tempi piu’ lunghi di un mese il termine e’ di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.
N.B. Se invece dell’insegnante, si paga una retta a una scuola o istituto a cadenza regolare (es., pagamento mensile), la prescrizione è di 5 anni.

Iscrizioni a scuole e palestre private

1 anno, art.2955 c.c.

Compensi degli ufficiali giudiziari

1 anno, art.2955 c.c.

 

Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)

1 anno, art.2951 c.c.

A decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e’ avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa.
Il termine e’ di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Vizi e difformita’ di lavori in genere e contratti d’opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.)

Contestazione: 8 giorni
Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.

Riguarda vizi di esecuzione o di conformita’ (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un’auto all’intervento di un idraulico.

Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio)

Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro.

Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.

Conservazione scontrini d’acquisto

Dipende, minimo 2 anni.

Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c.
Il termine piu’ indicativo, pero’, e’ quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo’ spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi.
Quando lo scontrino e’ legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo’ arrivare anche a cinque anni.

Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli

2 anni dall’evento, art.2947 c.c.

Se vi e’ un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu’ lunga, si applica quella.

Contestazione danni e vizi su contratti di appalto

Denuncia entro 60gg dalla scoperta;
Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.

La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera.

Contestazione danno da prodotti difettosi

3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg.

Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e’ stato messo in circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e’ di 5 anni.

Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)

3 anni, art.2956 e 2957 c.c.

Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’ accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc

3 anni, art.2961 c.c.

E’ il termine entro il quale e’ possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti.
Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate.
Per gli ufficiali giudiziari il termine e’ di 2 anni.

Cambiali (tratte e paghero’)

3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933

A decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e’ di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e’ “senza spese”).

Bollo auto, pagamenti e rimborsi

3 anni dalla scadenza

E’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86).
Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche’ vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l’esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Acquisti

Almeno 5 anni

Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda fatture commerciali (art.2948 c.c.).
Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti la prescrizione e’ di un anno (art.2955 c.c.)

Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono)

5 anni, art.2948 c.c.

A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e’ di 10 anni.

Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

5 anni, art.2948 c.c.

Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.

Spese condominiali

5 anni, art.2948 c.c.

Contravvenzioni stradali

5 anni, art.209 del codice della strada.

A decorrere dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo

5 anni, art.2947 c.c.

Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali

5 anni, art.2948 c.c.

Il termine valido ai fini fiscali e’ di cinque anni dalla scadenza.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero’, e’ bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Interessi su obbligazioni pecuniarie

5 anni, art.2948 c.c.

Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile.

Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%).

5 anni

Termine -calcolato a partire dall’anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).

Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)

5 anni

Dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Contributi INPS

5 anni

Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero’, perche’ vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni)

decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 anni.
termine di prescrizione cartella: 10 anni.

Cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e’ comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e’ chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori

10 anni dal compimento della prestazione

Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).

Canone RAI

10 anni dalla scadenza

Il canone Rai, cosi’ come la quasi generalita’ dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

Vizi e difetti su immobili

Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c.

E’ il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.