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Il Codice Civile Italiano

 

Regio Decreto 16 marzo 1942, N. 262

 

DISPOSIZIONI

SULLA LEGGE IN GENERALE

 

CAPO I

Delle fonti del diritto

 

Art. 1 Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);

2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);

3) (*)

4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: “3) le norme corporative”.

 

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).

 

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel. Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

 

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentare

I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

 

[Art. 5 Norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: “Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive”.

 

[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: “La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 – 2081) e in leggi particolari”.

 

[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: “Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti”.

 

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).

(*)

(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: “Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

 

Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).

(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO II

Dell’applicazione della legge in generale

 

Art. 10 Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).

(**)

(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: “Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge”. In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.

(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: “Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

 

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).

I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

 

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

 

[Art. 13 Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: “Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”.

 

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

 

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

 

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).

(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

 

[Artt. 17 – 31] (*)

(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall’art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995