06 Ago NOVITA’ – Il Contributo Unificato
DEBUTTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state emanate, tra l’altro, disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37), nonchè per il riordino della giustizia tributaria (art. 39).
L’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato (CU), già vigente nell’ambito del processo civile e amministrativo.
Con il comma 6 dell’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, sono state conseguentemente apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentire l’applicazione del CU ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario.
L’articolo 9 del TUSG, come modificato dall’art. 37, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 98/2011, ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario.
L’ammontare del CU è commisurato al valore della controversia, come previsto dal comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, introdotto dalla lettera t) dell’articolo 37, comma 6, del decreto legge n. 98/2011.
Sulla base delle disposizioni contenute nella lettera v) del comma 6 dell’articolo 37, del decreto legge. n. 98/2011, che modificano l’art. 18, comma 1, secondo periodo del TUSG, l’imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto legge n. 98/2011, le disposizioni contenute nel medesimo decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. – serie generale – del 6 luglio, n. 155).
Come stabilito dall’articolo 37, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il CU si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2001, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011.
Da ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del contributo unificato, a seguito dell’emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:
a) ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;
b) appello incidentale di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92;
d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
f) ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;
g) motivi aggiunti di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l’accezione sopra descritta – ancorché denominati tali dalle parti – quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU.
h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle – 5 – controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;
i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
l) atti di intervento di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;
m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
In base alle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 1, del TUSG, “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell’appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l’Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.
Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.
Nel giudizio d’appello di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado.
DETERMINAZIONE DEL C.U.
le disposizioni contenute nelle leggi nn.ri 111/2011 e 148/2011, hanno aggiunto, rispettivamente, il comma 6-quater all’art. 13 e il comma 3-bis all’art. 14 del TUSG; nella prima disposizione sono stabiliti gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, mentre nella seconda sono contenuti i criteri per la determinazione del valore necessario per l’applicazione del contributo stesso.
MISURA DEL C.U.
Secondo il nuovo comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
ENTRATA IN VIGORE DELLE NOVITA’
Sono soggetti al contributo gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito in Commissione tributaria. Le novità introdotte dalla legge 148/2011 invece decorrono dal 17 settembre 2011: è il caso del contributo unificato di 120 euro per le controversie di valore indeterminabile e di 1.500 euro in ipotesi di omessa indicazione del valore. Per il periodo precedente andava calcolato il contributo di 30 euro mentre non trova applicazione la maggiorazione di 1500 euro.
Se il giudizio si è instaurato innanzi alle Commissioni e il resistente si è costituito prima dell’attore, il soggetto obbligato al pagamento è la parte resistente, sempreché il ricorrente si sia costituito poi in giudizio.
Nell’atto di appello il contributo deve essere quantificato avendo riguardo all’importo oggetto dell’impugnazione presso la commissione regionale.
aggiornato a giugno MMXII
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Circolare 1/DF del 21 settembre 2011