Categorie

I reati tributari

Le principali ipotesi di delitti tributari sono connesse alle dichiarazioni fiscali e agli adempimenti contabili e documentali; nel Ns. ordinamento la loro disciplina è ricompresa nel decreto legislativo di cui appresso.

 

D.Lgs. n. 74/2000

 

NUOVA DISCIPLINA DEI

REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

E SUL VALORE AGGIUNTO,

a norma dell’art. 9 L. 205/99

 

TITOLO I

Definizioni

Art. 1



  1. Ai fini del presente decreto legislativo:

    1. per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

    2. per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

    3. per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;

    4. il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l’evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;

    5. riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

    6. per "imposta evasa" si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;

    7. le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

TITOLO II

Delitti

CAPO I

Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture

o altri documenti per operazioni inesistenti

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

  3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

    1. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

    2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Art. 4.

Dichiarazione infedele

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

    1. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

    2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5.

Omessa dichiarazione

  1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

  2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 6.

Tentativo

  1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Art. 7.

Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio

  1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonchè le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

  2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

CAPO II

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8.

Emissione di fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

  3. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 9.

Concorso di persone nei casi di emissione

o utilizzazione di fatture o

altri documenti per operazioni inesistenti

  1. In deroga all’articolo 110 del codice penale:

    1. l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;

    2. chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8.

Art. 10.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 12

Pene accessorie

  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

    1. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

    2. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

    3. l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

    4. l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

    5. la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

  2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

Art. 13

Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

  1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura  del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

  2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’articolo 19, comma 1.

  3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.

Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

  1. Se i debiti indicati nell’articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

  2. La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

  3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

  4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 13.

  5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

Art. 15

Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

  1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Art. 16

Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive

  1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Art. 17

Interruzione della prescrizione

  1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.

Art. 18

Competenza per territorio

  1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

  2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

  3. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale.

TITOLO IV

Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti

Art. 19.

Principio di specialità

  1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

  2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

Art. 20.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

  1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Art. 21

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

  1. L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

  2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall’articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest’ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

  3. Nei casi di irrogazione di un’unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

TITOLO V

Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 22.

Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari

  1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell’articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell’articolo 14, comma 3.

Art. 23

Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

  1. Nell’articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell’articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale".

Art. 24

Modifica dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

  1. L’ottavo comma dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

    "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".

Art. 25

Abrogazioni

  1. Sono abrogati:

    1. l’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

    2. l’articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

    3. l’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

    4. il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

    5. l’articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;

    6. l’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;

    7. l’articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;

    8. l’articolo 2, commi 27 e 28, e l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

    9. l’articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

    1. l’articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    2. l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

  1. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

  • Per il testo dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse

  • L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

  • L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

  • Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149, è il seguente:

    "Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all’abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

    2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

      1. prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell’erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi a oggetto:

        1. le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

  • l’emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

  • la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

  • l’occultamento o la distruzione di documenti contabili;

      1. prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l’emissione o l’utilizzazione di documentazione falsa e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

      2. prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

        1. escludere l’intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

  • comportare l’intervento penale soltanto quando il rapporto tra l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

  • comportare, in ogni caso, l’intervento penale quando l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

  • prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

      1. prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell’erario;

      2. prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

      3. prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

      4. uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

      5. individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

      6. prevedere l’applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

      1. coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".

"Art. 17 (Esercizio delle deleghe).

    1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati".

  • Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: "Norme per la repressione della evasione in imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190, concerne le norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

  • La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: "Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.

Nota all’art. 9:

  • Il testo dell’art. 110 del codice penale è il seguente:

    "Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). – Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Nota all’art. 12

  • Il testo dell’art. 36 del codice penale è il seguente:

    "Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna). – La sentenza di condanna alla pena di morte o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

    La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.
    La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

    La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti".

Nota all’art. 13

  • Il testo dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, è il seguente:

    "Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). – Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

    La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’art. 57 della presente legge e dall’art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

    Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

    Nei casi previsti dall’art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione".

Nota all’art. 14

  • Il testo dell’art. 135 del codice penale è il seguente:

    "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

Nota all’art. 15

  • Il testo dell’art. 47 del codice penale è il seguente:

    "Art. 47 (Errore di fatto). – L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa; quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

    L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

    L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".

Note all’art. 16

  • Il testo dell’art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, è il seguente:

    1. " Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

    2. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso".

  • Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell’art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, recante: "Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l’invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1997, n. 152:

    "Art. 1 (Procedimento).

    1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

    2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

      1. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

      2. l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

      3. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

    3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonchè la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

    4. Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

    5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all’atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

    6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

    7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta".

Nota all’art. 17

  • Il testo dell’art. 160 del codice penale è il seguente:

    "Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

    Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà".

Note all’art. 18

  • Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 8 (Regole generali).

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto".

"Art. 335 (Registro delle notizie di reato).

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    1. bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

Nota all’art. 19

  • Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, è il seguente:

    Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).

    1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

    2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

    3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

    4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.

    5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata all’eventuale eccedenza.

    6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.

    7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel comma 1".

Nota all’art. 21

  • Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, già citato in nota all’art. 19, è il seguente:

    "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione).

    1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

    2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

    3. Nei casi previsti dai commi l e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

    4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.

    5. Se le violazioni riguardano periodi d’imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.

    6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

    7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

    8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai  sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni".

Note all’art. 23

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 è il seguente:

    "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). – La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento;

    degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

    Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.

    L’ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica, l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell’accertamento".

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento  ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

    "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). – Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorchè l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l’azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale.

    La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

    Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

    Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

    Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

    "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

    Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".

  • Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell’art. 329 del codice di procedura penale:

    "Art. 329 (Obbligo del segreto).

    1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

      1. l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

      2. il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

Nota all’art. 24

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983, è il seguente:

    "Art. 2. – (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti). All’accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

    Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’art. 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è  punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri".

    (I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

Note all’art. 25

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

    "Art. 97 (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). – (I commi dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).   [Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni]. (Comma abrogato).

    (Il comma settimo è stato abrogato da disposizioni precedenti).

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976, è il seguente:

    "Art. 8. – Con i decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto l’obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L’obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell’applicazione del tributo.

    Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l’osservanza dell’obbligo di cui al precedente comma.

    I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

    All’accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

    [Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonchè quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma abrogato).

    Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall’intendente di finanza, su proposta dell’ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l’interessato, senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante: "Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall’art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l’introduzione dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, è il seguente:

    "Art. 7. – Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

    Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all’art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.

    Il conducente del veicolo che, durante l’esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.

    Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. (Comma abrogato da norme precedente).

    Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto ed ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica, del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l’obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

    [Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la  reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma]. (Comma abrogato)".

  • Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recava: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".

  • La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

    Delega al Presidente Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983, è il seguente:

    "Art. 3. – (Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono stati abrogati da norme precedenti).  [Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l’indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l’esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell’art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).

    (Comma abrogato da norme precedente).

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in  materia di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983, è il seguente:

    "Art. 2.

    1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell’imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l’imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell’imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell’omesso pagamento dell’imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

    2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell’art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

    3. Per l’omissione o la incompletezza dell’elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all’art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l’accertamento delle violazioni comporta, per l’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

      [Chiunque attesta falsamente all’altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto è punito, oltrechè con le sanzioni previste nel terzo comma dell’art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000]. (Comma abrogato)".

  • La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. l del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, recante: "Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l’acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1984, n. 327, è il seguente:

    "Art. 1. – Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell’art. 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell’ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l’acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

    Gli interessi passivi che eccedono l’ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell’ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all’ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.

    Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l’indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d’imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d’imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonchè dei relativi proventi.

    Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. [In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell’art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] (Periodo soppresso)".

  • La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l’acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’amministrazione finanziaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1984, n. 347, è il seguente:

    "Art. 2.

    1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l’imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all’art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell’anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell’allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:

      1. dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni;

      2. dell’imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;

      3. dell’imposta afferente l’eventuale affitto dell’azienda;

      4. dell’imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell’imposta stessa;

      5. dell’imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all’attività propria della impresa, limitatamente all’82 o al 91 per cento dell’imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito;

      6. dell’imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all’attività propria dell’arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all’85 per cento dell’imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. Le stesse disposizioni, salvo quanto   stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell’anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

    2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull’imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l’imposta afferente o l’acquisto o l’importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

    3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell’art. 8, lettere a) e b), al primo comma dell’art. 8-bis, al primo comma dell’art. 9, all’art. 38-quater e all’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull’imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell’imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell’art. 8.

    4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell’art. 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell’art. 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.

      Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

    5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

      1. sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell’ultimo comma dell’art. 74 dello stesso decreto;

      2. sono esonerati dall’obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all’art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l’obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

      3. possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all’esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l’imposta da versare applicando un’aliquota media pari al rapporto fra l’ammontare complessivo dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all’aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell’ammontare imponibile e della relativa imposta.

    7. Nella determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l’imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l’imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.

    8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.

    9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d’impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell’allegato tabella B e ulteriormente diminuito:

      1. dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell’anno;

      2. degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti;

      3. delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro;

      4. dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purchè la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonchè, se l’azienda è in affitto, del relativo canone;

      5. del 78 o dell’83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all’attività propria dell’impresa;

      6. del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente;

      1. bis) della tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell’art. 3 del presente decreto-legge. L’ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

    1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all’ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell’allegata tabella B e ulteriormente diminuito:

      1. dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta;

      2. dell’84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d’opera intellettuale relative all’attività propria dell’arte o professione esercitata;

      3. delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purchè la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma l dell’art. 3 del presente decreto.

    2. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d’imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la percezione o l’erogazione. Tuttavia l’ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l’ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all’anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nell’anno 1984 o in anni precedenti.

    3. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

    4. Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l’applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.  è inoltre sospesa l’applicazione dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell’anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.

    5. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e l’imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.

    6. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell’esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

    7. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l’intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1984. L’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l’opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1o gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.

    8. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell’allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1984, possono esercitare l’opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

    9. Gli effetti dell’opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 1983, ai sensi del sesto comma dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all’intero triennio indicato nel precedente comma 1.

    10. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l’esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione di inizio dell’attività presentata agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

    11. L’opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno di inizio dell’attività ed ha effetto per l’anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.

    12. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell’allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17.

    13. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

      Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l’obbligo di tenere le scritture contabili di cui all’art. 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del presente decreto.

    14. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell’art. 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del presente decreto.

    15. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    16. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l’ammontare dell’imposta non applicata.

    17. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell’anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell’imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell’anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell’imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.

    18. [In caso di falsità dell’attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell’art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).

    19. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).

    20. Indipendentemente da quanto stabilito nell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l’ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all’esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonchè altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione della attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    21. Se l’indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell’art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

    22. La dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".

"Art. 3.

    1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

      1. le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore, al tre per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;

      2. non sono deducibili quote di ammortamento nè canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

      3. sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione;

      4. le spese relative all’acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

      5. tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta.

(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).

    1. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d’impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell’art. 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.

    1. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

    2. Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall’art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.

    3. Sono abrogati il secondo comma dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l’undicesimo comma dell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l’art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l’ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.

    4. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell’art. l del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.

    5. Ai fini dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell’ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell’ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

    6. Il quarto comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

      "I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell’imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

      1. che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

      2. che la dichiarazione annuale dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;

      3. che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente .

    7. Le deduzioni previste ai fini dell’imposta locale sui redditi nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell’art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l’imprenditore o la società attesti l’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

    8. [In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano le pene previste nell’art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).

    9. Sono abrogati i primi tre commi e l’ultimo comma dell’art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l’anno 1985 l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell’anno stesso.

    10. Se tra l’imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell’atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell’azienda da parte dell’imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte su reddito; l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili compresi nell’azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    11. Nell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma: "Se l’ammontare della perdita derivante dall’esercizio di imprese commerciali supera l’ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" .

      La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d’imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.

    12. La tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

    13. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l’iscrizione dell’atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1o gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.

    14. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

    15. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili ridotta a metà.

      Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d’imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984.

    1. bis. Ai fini di cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d’acquisto sarà considerato quello iscritto nell’ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento".

  • La legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’amministrazione finanziaria", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1985, n. 41.

  • Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell’art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante: "Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, nella legge 13 maggio 1988, n. 154:

    "Art. 6.

    1. Le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

    2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell’anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall’applicazione dei regimi forfettari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l’anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1987. L’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l’opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1987, possono esercitare l’opzione anche ai soli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l’opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno 1987.

    4. Le disposizioni dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l’anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l’esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell’attività presentata agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l’opzione deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988".

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, già citata nella nota all’art. 16, è il seguente:

    "Art. 12.

    1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

      Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonchè per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l’obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell’ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

    3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l’esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l’esclusione dall’obbligo di certificazione di cui al comma l dei soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura a norma dell’art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l’esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

    4. Anche ai soggetti che, nell’adempimento dell’obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

    5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonchè le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l’osservanza dell’obbligo.

    6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

    7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1o gennaio 1993.

    8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

    9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all’obbligo della emissione della fattura.

    10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l’osservanza dell’obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

    12. All’art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l’indicazione del corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".

    13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma l si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni]. (Comma abrogato).

    14. La lettera b) del secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dal seguente: "b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all’obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".

    15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione".

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, è il seguente:

    "Art. 54 (Sanzioni). – I commi da 1 a 7 sono stati abrogati da norme precedenti.

    1. [Le sanzioni stabilite nell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’individuazione dei soggetti cui si riferiscono]. (Comma abrogato).

(I commi 9 e 9-bis sono stati abrogati da norme precedenti).

  • La legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255.

  • Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell’art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, è il seguente:

    "Art. 6. – [Altre disposizioni in materia di contrasto all’evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell’amministrazione finanziaria).

    1. (Il risarcimento del danno cagionato all’erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell’ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all’azione di accertamento tributario. Con decreto del  Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento]. (Comma abrogato).

    2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell’inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

    3. Il comma 114 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente: "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati .

    1. bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.

    1. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l’imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

    2. L’attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell’art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

    3. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall’art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l’erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

    1. bis. All’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. la lettera a) del comma 206 è sostituita dalla seguente:"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze; ;

      2. la lettera d) del comma 206 è sostituita dalla seguente:"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; ;

      3. la lettera f) del comma 206 è sostituita dalla seguente:"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze. ;

      4. il comma 207 è sostituito dal seguente: "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l’ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all’immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l’ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico. ;

      5. dopo il comma 208 è inserito il seguente: "208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l’iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze .".

    1. La legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante:  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50.