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Evoluzione normativa del fallimento

Evoluzione normativa del fallimento

BREVE EXCURSUS STORICO
 dal Regio Decreto 267 del ’42 ai giorni nostri
 
L’articolo 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge n . 35 del 14 marzo 2005, ha delegato al Governo la fase attuativa della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali ex R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
 
Il fallimento trova la sua disciplina giuridica generale nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – cd legge fallimentare. Quest’ultima non esaurisce l’intera disciplina della procedura fallimentare, troviamo infatti norme sul fallimento anche nel codice civile (ad esempio agli articoli 2119, 2288, 2308 c.c.), nella legge cambiaria, nella legge sull’assegno bancario, nel codice della navigazione etc.
 
Il fallimento, per la naturale commistione di rapporti privatistici e processuali, deve essere necessariamente disciplinato anche da norme civilistiche e del codice di procedura civile.
 
Dopo oltre 60 anni, in considerazione dell’evoluzione socio economica del paese, la legge fallimentare, nella sua originaria formulazione, si dimostrava ormai inadeguata, e visti anche i numerosi interventi della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli, il legislatore in due recenti interventi normativi è intervenuto nella materia:
 
a)    nel 2005, attraverso il d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (cd. Decreto competitività) convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, la disciplina ha subito delle modifiche marginali riguardanti:
 
         il sistema delle revocatorie fallimentari (artt. 67 e 70 L.F.): sono stati dimezzati i termini previsti per il periodo sospetto ai fini della proposizione dell’azione, è stato esteso l’esonero della revocatoria ad un certo numero di atti e sono stati introdotti nuovi e più sistematici principi in ordine agli effetti restitutori dell’azione;
 
         il concordato preventivo: sono stati modificati i presupposti di ammissione, sostituendo a requisiti di meritevolezza dell’imprenditore la previsione di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che preveda altresì la suddivisione dei creditori in classi omogenee e trattamenti differenziati per ogni classe; è inoltre ammesso alla procedura anche l’imprenditore in stato di crisi, vale a dire in una situazione anteriore e prodromica all’insolvenza.
 
Queste modifiche sono entrate in vigore il 17 maggio 2005. La legge di conversione del decreto competitività (l. 80/2005) ha inoltre delegato il governo ad attuare una più sistematica e completa riforma dell’intera legge fallimentare, dettandone i principi ispiratori;
 
b)    nel 2006, con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) il legislatore ha completamente riscritto, mediante la tecnica della novellazione, la maggior parte dei precedenti articoli della legge fallimentare del 1942, seguendo i principi ispiratori della legge delega.

c)     nel 2007, con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169il legislatore ha dettato disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2005 n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005 n. 80.

 a cura di:

Roberto Di Carlo