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D.L. Rilancio 19 maggio 2020 – AIUTI ALL’AGRICOLTURA

D.L. Rilancio 19 maggio 2020 – AIUTI ALL’AGRICOLTURA

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio


Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura 

Art. 222 

(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  è  istituito  un  fondo,  denominato  “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una  dotazione  di 500 milioni di euro per l’anno 2020,  finalizzato  all’attuazione  di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo,  della pesca e dell’acquacoltura. 
  2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto, con  uno  o  più  decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione  del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma  possono  essere  stabiliti anche nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)  1863  final,  recante “Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

Art. 223 

(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

  1. Al fine  di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  nel  settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del  virus  COVID-19,  nello stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole, alimentari e forestali è stanziato l’importo di 100 milioni di  euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si  impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini  a denominazione di origine ed a indicazione  geografica  attraverso  la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare  nella  corrente campagna. La  riduzione  di  produzione   di   uve   destinate   alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento  rispetto  al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima,  come  risultanti  dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione  presentate  ai  sensi  del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il  decreto  ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi  alla campagna  vendemmiale  2020/21  presenti   nel   Registro  telematico istituito con decreto ministeriale n. 293  del  20  marzo  2015.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono stabilite le procedure attuative, le  priorità  di  intervento  e  i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

Art. 224

(Misure in favore della filiera agroalimentare) 

  1. All’articolo 10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  2. a) al comma 2, le parole  “50  per  cento”  sono  sostituite  dalle seguenti: “70 per cento”; 
  3. b) al comma 4-bis, dopo le parole “per l’anno 2020”, sono  inserite le seguenti “, in alternativa all’ordinario procedimento,”. 
  4. All’articolo  78  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  5. a) al comma 3-ter, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate,  compreso  il siero puro, la  gestione  dei  prodotti  viene  equiparata  a  quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.”; 
  6. b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:  “3-decies. Considerata la particolare situazione di  emergenza  del settore agricolo,  ed  il  maggiore  conseguente  sviluppo  di  nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e  acquaponica,  per  le  quali  è necessaria   valorizzazione   e promozione, l’Istat è  delegato  a  definire,  nel  termine  di  90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attivita’ di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini  dell’attribuzione  del codice ATECO.”; 
  7. c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:  “4-sexies. Al fine di  garantire  la  continuità  aziendale  delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio  del  credito destinati a soddisfare le  esigenze  di  conduzione  o  miglioramento delle strutture  produttive,  in  essere  al  1°  marzo  2020,  anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono  essere rinegoziati, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e  finanziarie delle  imprese  agricole  ed  assicurando   condizioni   migliorative incidendo sul piano di ammortamento  e  sulla  misura  del  tasso  di interesse. Le  operazioni  di  rinegoziazione  sono  esenti  da  ogni imposta e  da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a  carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie.”. 
  8. All’articolo 8 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
  9. a) al comma 10 e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  “A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima  dell’entrata  in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di  uva  a ettaro delle unita’ vitate iscritte nello schedario viticolo  diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP  e  a  IGP  e’  pari  o inferiore a 30 tonnellate.“; 
  10. b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: “10-bis. In deroga  al comma  10,  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le  aree  vitate  ove  e’ ammessa una resa massima di  uva  a  ettaro  fino  a  40  tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.”. 
  11. All’articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole “entro il termine  di  tre  mesi”,  sono  sostituite  dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si  applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  12. Al  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, e’ sostituito dal seguente: “3.  Le  modalita’  di  applicazione  del  presente  articolo  sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche  agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  il  31  dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte  vaccino  e il settore del latte ovi-caprino.”. 

 

 Art. 225

Mutui consorzi di bonifica

  1. Al fine di fronteggiare la situazioni  di  crisi  di  liquidita’ derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, aggravata dalla difficolta’  di  riscossione  del  contributo  dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti  finanziari  abilitati,  possono  erogare mutui  ai  consorzi  di  bonifica  per  lo  svolgimento  dei  compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita’  di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 
  2. I mutui sono concessi nell’importo massimo  complessivo  di  500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. 
  4. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’  autorizzata  la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  5. Con  decreto  del Ministro dell’economia  e  delle  finanze  di concerto  con  il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  la  modalità  di presentazione delle domande, nonché i criteri per  la  rimodulazione dell’importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi complessivamente richiesti superino  la  disponibilità  indicata  al comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi dell’articolo 265.

 

 Art. 226

(Fondo emergenza alimentare)

  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l’importo di  250  milioni di euro ad  integrazione  delle  iniziative  di  distribuzione  delle derrate alimentari per l’emergenza  derivante  dalla  diffusione  del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020, istituito  dal  regolamento  (UE)  n.  223/2014  del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014. 
  2. Alle erogazioni  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 

 

Fonte

G.U. Serie Generale

n. 128 del 19/05/2020

Suppl. Ordinario n. 21