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Liquidazione S.r.L. senza l’intervento del Notaro

Liquidazione S.r.L. senza l’intervento del Notaro

Nulla osta del MiSe

L’art. 2484 del ns. Codice Civile, al comma 1, disciplina la cause di scioglimento delle società di capitali e fino a qualche tempo addietro era pacifico che l’accertamento delle suddette cause, con la conseguente nomina del liquidatore, dovesse avvenire per atto pubblico.
In tempi abbastanza recenti, molte C.C.I.A.A., tra cui quella della Capitale, hanno iniziato ad accettare il deposito di verbali assembleari, in sede ordinaria, volti all’accertamento delle cause di scioglimento, limitatamente a quanto novellato nei punti da 1 a 5 del comma 1 del sopra citato art. 2484.

Il problema interpretativo della suddetta procedura semplificata era già stato affrontato dall’IRDCEC con la Nota n. 11 del giungo 2011 e dalla Massima J.A.4 formulata dal Comitato  Triveneto dei Notari, pubblicazione 9/04 e modifica 9/05.
Con la Nota n. del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe), XXI dipartimento, Registro Imprese, affronta in modo sistematico l’argomento e di fatto avalla la procedura semplificata di messa in liquidazione, fonendo importanti note interpretative dei primi cinque punti elencati nel primo comma dell’art. 2484 c.c..
Il MiSe infatti, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce, ha fornito un parere interpretativo della prima parte dell’art. 2484 c.c.
In buona sostanza, dalla lettura della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, si evince che è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale viene nominato il liquidatore di una S.r.L., senza l’intervento di un Notaro, in tutti i casi novellati nei primi cinque punti del comma 1 dell’art. 2484 del Codice Civile; vengono volutamente esclusi dalla procedura semplificata tutti quesi casi che rappresentano espressione della volontà dei soci (punto 6 – liquidazione volontaria) che di fatto sono volti alla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.
Concludento, possiamo considerare la pronuncia ministeriale del 19 maggio u.s., il riconoscimento formale della correttezza del modus operandi pionieristico fino ad ora adottato da alcuni consulenti e ritenuto rato e valido da alcuni illuminati Funzionari delle C.C.I.A.A. italiche.

Attenzione Lo Studio fornisce cosulenza ed assistenza in ordine ai seguenti adempimenti:

  •  l’accertamento delle cause di scioglimento ex art. 2484 comma 1, punti da 1 a 5;
  •  predisposizione verbale assembleare volto alla messa in liquidazione della Società con contestuale nomina del Liquidatore;

articolo a cura di
Roberto Di Carlo