06 Ago Società per Azioni a “capitale ridotto”
Il Decreto Renzi riduce a 50.000 euro il capitale minimo per le S.p.A.
Il capitale sociale, uno dei presidi della solvibilità delle società di capitali, a garanzia di creditori ed investitori, subisce un altro duro colpo, dopo quello inferto dall’introduzione nel nostro ordinamento della società a responsabilità limitata semplificata.
Il Decreto Renzi abbassa l’asticella del capitale sociale minimo necessario per la costituzione delle S.p.A., portandolo dai 120 mila ai 50 mila euro.
La ratio legis va certamente ricercata nel tentativo, forse vano, di contrastare l’ormai conclamato credit crunch, che alberga ormai in modo permanente nel nostro sistema creditizio.
Facilitare la costituzione di società per azioni è certamente iniziativa lodevole se si considera dal punto di vista della ricerca di capitale fresco da immettere nel sistema produttivo Italia, alternativamente all’ormai inaccessibile sistema bancario.
Nell’ottica di favorire l’ingresso di nuovi soggetti economici nel sistema impresa, si muove l’altra novità del Decreto, che modifica profondamente la disciplina dell’emissione dei prestiti obbligazionari; vengono infatti meno quattro dei divieti assoluti relativamente ai limiti di emissione:
1) limite quantitativo all’emissione 2) riduzione del capitale sociale 3) emissione di azioni a voto limitato 4) emissione di azioni a voto plurimo.
In particolare, i punti sub 3) e 4), segnano una ben marcata Linea Gotica tra soci c.d. Speculatori- sottoscrittori di capitale di rischio – e soci realmente interessati alla gestione della società.
Da un punto di vista pratico, la riduzione del capitale sociale minimo nelle S.p.A., comporterà la modifica degli effetti previsti dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile, conseguenti alle c.d. perdite rilevanti esposte in bilancio dalle stesse S.p.A..
In buona sostanza, la riduzione del capitale sociale, novellata nei due articoli, farà scattare i conseguenti obblighi di riduazione, reintegro o trasformazione, solo se superiore ad 1/3 di euro 50.000 e non più di 120.000.
La nuova disciplina comporterà inoltre l’estensione dell’obbligo alla nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Revisore Unico), per tutte quelle S.r.L. che attualmente hanno un capitale sociale superiore a euro 50.000.
L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo non scattera da subito, infatti tutte le S.r.L. con un capitale sociale al di sopra dei 50.000 euro avranno tempo 30 giorni dal verbale di approvazione del bilancio, che di fatto certifica l’entità del capitale sociale, per la nomina del Collegio Sindacale.
In buona sostanza, chi ha approvato il bilancio 2013 nel rispetto dei termini codicistici, vedrà scattare l’obbbligo di nomina dell’Organo di Controllo solo con il verbale di approvazione del bilancio 2014, nella primavera 2015 in sostanza; tutte le altre S.r.L. con un capitale sociale superiore ai 50.000 euro saranno investite da tale obbligo nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilanco 2013, a meno che non provvedano a ridurre il capitale sociale per riportarlo al di sotto dei 50.000 euro.
L’ auspicio è che la riduzione delle garanzie societarie, consenguenti alla diminuzione del capitale sociale minimo, venga conpensata dall’ingresso di nuovo capitale di rischio, linfa vitale per il sistema produttivo del Bel Paese.
A cura di
Roberto Di Carlo