03 Feb Campagna Bilanci 2016 – al debutto le MICRO-IMPRESE
Con la Direttiva 34/13 recepita nel nostro ordinamento con il D. L.vo 139/15 debuttano le nuove regole relative alla redazione dei bilanci, con l’introduzione del nuovo art. 2435-ter del Codice Civile, atto a disciplinare il bilancio delle micro imprese.
In buona sostanza dall’esercizio 2016, che confluirà nei bilanci di prossima approvazione, saranno tre le fattispecie di imprese previste dal Codice Civile:
- Micro-Imprese (art. 2435-ter c.c.);
- Imprese che redigono il bilancio abbreviato (2435-bis c.c.);
- Imprese che redigono il bilancio ordinario.
Fino all’esercizio chiuso al 31/12/2015 il nostro Ordinamento prevedeva, in alternativa al bilancio ordinario, solo la possibilità di redigere un bilancio in forma abbreviata, qualora l’impresa al primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non avesse superato due dei limiti di cui appresso:
- Stato Patrimoniale Attivo 4.400.000 euro;
- Ricavi da Conto Economico 8.800.000 euro;
- Dipendenti mediamente impiegati nell’esercizio: 50 unità.
Con il D.L.vo 139/15, oltre al bilancio ordinario e a quello semplificato ex art. 2435-bis, il codice civile introduce la possibilità di redigere il c.d. bilancio delle micro-imprese a condizione che, l’impresa al primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei limiti di cui appresso:
- Stato Patrimoniale Attivo 175.000 euro;
- Ricavi da Conto Economico 350.000 euro;
- Dipendenti mediamente impiegati nell’esercizio: 5 unità.
Questa nuova fattispecie di imprese redigerà il bilancio composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, con medesimo schema di quello previsto per le imprese sub art. 2435-bis c.c. con l’esclusione della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale vengano dettagliate le informazioni richieste dai punti 9) e 16) dell’articolo 2427 del Codice Civile; l’esonero è esteso anche alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
Il D.L.vo 139/15 va a modificare anche il contenuto del conto economico, dove viene eliminata la parte straordinaria, che confluiosce nella sezione ordinaria; nel caso vi siano componenti di ricavo che per incidenza o entità siano da considerarsi eccezionali e quindi difficilmente ripetibili, questi andranno dettagliati in nota integrativa.
Roberto Di Carlo