06 Apr Assegnazione agevolata dei beni aziendali ai Soci
Commento dei commi dal 115 al 120 della Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità per l’anno 2016, nei commi dal 115 al 120 ha riporposto agevolazioni fiscali per le assegnazioni, da parte delle Società, incluse quelle di comodo e per le immobiliari di gestione, dei beni aziendali ai Soci.
Assegnazione – aspetti generali
Con l’operazione de quo la società destina al socio beni immobili mediante la diminuzione del proprio patrimonio netto. Quindi trattandosi di assegnazione di una parte di patrimonio seppur in natura, può parlarsi di distribuzione di riserve ai soci. In questa ottica è opportuno che venga rispettata la par condicio tra i soci, la quale parrebbe però poter essere derogata tramite l’esplicità volontà dei soci stessi (Notariato n. 1032012/T).
Con riguardo alla chiusura del bilancio 2015 è opportuno valutare se sia opportuno riclassificare in bilancio i beni oggetto di assegnazione nell’attivo circolante, così come raccomandato nell’OIC 16: “le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, C.C.). Per valore desumibile dell’andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il presso di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.
Ovviamente i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
Assegnazione – condizioni
Con riguardo a questa tipologia di operazione agevolata, si possono evidenziare tre aspetti essenziali, che di fatto vanno a delimitare il campo di applicazione della norma:
- la natura giuridica delle società beneficiarie (società di persone e di capitali con l’esclusione delle società cooperative);
- la natura dei beni assegnabili possono essere oggetto di assegnazione agevolata sono i “beni diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2 del TUIR”:
- beni immobili, con l’esclusione di quelli strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri, estranei all’attività d’impresa.
Per quanto riguarda i beni immobili (terreni e fabbricati) questi possono essere assegnati ai soci in modo agevolato se trattasi di:
- immobili patrimoniali, ex art. 90 del TUIR;
- immobili merce, alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa;
- immobili strumentali per natura (cat. B, C, D, E e A10) non utilizzati nell’attività d’impresa.
- In relazione a quest’ultima tipologia di immobili, già nel 1999 l’AdE, con la Circolare nr. 112 già citata, aveva chiarito che possono essere assegnati se concessi il locazione, comodato o comunque non utilizzati di fatto nell’attività d’impresa.
- lo status del Socio assegnatario - necessario che lo status di socio assegnatario risulti contemporaneamente (nel libro soci se previsto) alla data del 30 settembre 2015 e alla data del 31 gennaio 2016, anche in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01 ottobre 2015. Con riferimento alle S.r.L. prive del libro soci, è sufficiente che i soci assegnatari risultino iscritti presso il Registro delle Imprese entro il 30 settembre 2015.
Assegnazione – costi dell’operazione per la Società
Le società che sceglieranno di procedere all’assegnazione agevolata dei beni ai Soci sconteranno le imposte di cui appresso:
- imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP in misura pari all’8% (elevata al 10,50% per le società non operative o di comodo per due annualità su tre nel periodo 20132015), sulle plusvalenze che dovessero emergere a seguito dell’assegnazione;
- imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione, pari al 13%.
Il versamento delle imposte sostitutive de quo deve essere effettuato per:
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- il 40% entro il 16 giugno 2017.
La base imponibile per il calcolo dell’impsota sostitutiva sub 1) è rappresentata dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto.
Assegnazione – altre imposte indirette
Oltre alle imposte sostitutive di cui sopra l’operazione di assegnazione sconta anche le seguenti imposte:
- imposta di registro ridotta al 50%, quindi avremo:
- 1% per gli immobili destinati a prima casa;
- 4,50% per i beni diversi dai terreni agricoli;
- 7,50% per i terreni agricoli (così come aumentato per effetto dell’art. 1 comma 905 Legge di Stabilità 2016
- imposta ipocatastale in misura fissa
In relazione a quest’ultima è necessario distinguere, per il principio di alternatività tra iva e registro, tra:
- operazioni soggette a registro: le imposte ipotecarie e catastali resteranno pari a euro 50,00 cadauna;
- operazioni soggette a iva: le imposte ipotecarie e catastali resteranno pari a euro 200,00 cadauna
Assegnazione – IVA
Nella Legge di Stabilità che ha introdotto la disciplina agevolata di assegnazione non vi è nessuna previsione in ordine si riflessi in campo IVA, circostanza dovuta ai vincoli comunitari derivanti dalla disciplina armonizzata che regola l’imposta de quo.
Sarà quindi necessario valutare l’operazione caso per caso, avendo come riferimenti normativi sia la Direttiva 2006/2011/CE che il D.P.R. 633/72.
L’operazione di assegnazione dei beni ai Soci è da considerarsi, secondo la Direttiva IVA, un’operazione di cessione per assimilazione, dove all’art. 16 viene assimilata ad una cessione a titolo oneroso, l’operazione di assegnazione.
E’ possibile contattare lo Studio al fine di ottenere un parere relativo alla valutazione di convenienza relativamente dell’asegnazione agevolata ai Soci, con evidenza dei relativi costi, dei beni immobili iscritti attualmente in bilancio.