18 Feb La rinuncia al Credito dei Soci ex art. 88 TUIR
Con la revisione del principio contabile OIC 28, avente a oggetto le poste del Patrimonio Netto, vengono dettagliati alcuni aspetti non presenti nel testo previgente; particolare risalto è riservato alla rinuncia al credito da parte dei Soci.
Suddetta rinuncia, riguardante crediti di qualsiasi natura, vantati dai Soci nei confronti della società, trasforma il debito in capo alla società in una riserva di capitale, introducendo di fatto il principio secondo cui non è importante la natura del credito, ma l’animus della rinuncia, che deve trovare fondamento in un rafforzamento patrimoniale della società.
Da un punto di vista strettamente contabile, la società, all’atto di rinuncia da parte del socio, stornerà il relativo debito accendendo per un corrispondente importo una Riserva di Capitale utilizzabile a copertura perdite o futuri aumenti di capitale.
Fiscalmente il D.Lgs. n. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione) ha modificato profondamente il comma 4 dell’art. 88 del Tuir introducendo anche un nuovo comma, il 4-bis nel quale viene espressamente previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
La conseguenza diretta dell’introduzione di questo nuovo articolo, comporterà, per il socio che rinuncia al proprio credito, l’obbligo di comunicare il valore fiscale del credito alla partecipata, per il tramite di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l’eventuale parte eccedente sarà considerata sopravvenienza.
In assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero con la diretta conseguenza che l’intera rinuncia sarà trattata quale sopravvenienza.
Con l’art. 13, lett. b) del Decreto Legislativo 147/2015, il Legislatore va a modificare anche il regime fiscale in capo al Socio-Creditore e al comma 6 dell’art. 94 del TUIR, viene stabilito che la rinuncia ai crediti operata dai soci deve sommarsi al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.
Articolo a cura di
Roberto DI CARLO