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Cessazione Sindaco Dimissionario – Chiarimenti Mi.Se.

Cessazione Sindaco Dimissionario – Chiarimenti Mi.Se.

Circolare 9687/C Ministero dello Sviluppo Economico

Il 9 febbraio u.s. con la circolare 3687/C il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.Se.), in risposta ad una nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha affrontato l’aspetto pubblicitario relativo alla cancellazione dal Registro delle Imprese (RI) del Sindaco dimissionario.
L’argomento sollevato affonda le radici nella previgente normativa ante riforma del diritto sociatario; con l’art. 2400 del c.c. il ns. Legislatore colloca infatti in capo agli Amministratori l’onere di comunicare, nei trenta giorni successivi all’evento, ogni variazione intervenuta in capo all’organo di controllo.
Che si tratti di un obbligo è chiaro dalla lettura dell’art. 2630 c.c. nel quale è previsto un regime sanzionatorio in capo all’organo amministrativo in caso di tardiva o omessa comunicazione al RI delle intervenute variazioni in seno all’organo di controllo.
Nonostante dal combinato disposto di cui agli artt. 2400 e 2630 appare evidente sia l’obbligo che la sanzione, in caso di omissione dell’organo amministrativo, il sindaco dimissionario resta in carica.
Questa discrasia normativa ha tenore ancor più elevato se letta in parallelo con l’art. 2448 c.c., dal quale si evince che ogni atto per il quale è previsto il deposito nel RI, non è opponibile ai terzi se non dopo tale pubblicazione.
In presenza quindi di un Sindaco che presenta le proprie dimissioni e a fronte di un comportamento omissivo dell’organo amministrativo, l’efficacia delle dimissioni del Sindaco non hanno nessuna efficacia nei confronti dei terzi.
In questo procedimento il Sindaco non ha nessuna possibilità di intervenire, in quanto ai sensi dell’art. 2190 del c.c., in caso di inerzia degli Amministratori , l’iscrizione d’ufficio può essere effettuata solo dal Giudice con Decreto.
Per ovviare a questa evidente impasse il CNDCEC propone in soccorso il disposto di cui all’art. 9 della Legge 241/90, in base al quale, “qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati (omissis) cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento”.
In buona sostanza, il Mi.Se. condivide la proposta del CNDCEC di ricorrere al l’art. 9 della L. 241/90, ammettendo di fatto che il Sindaco dimissionario, in presenza di inerzia degli Amministratori, possa stimolare, quale soggetto legittimato, il RI all’iscrizione d’ufficio delle proprie dimissioni.

Articolo a cura di
Roberto DI CARLO