08 Giu C.T.P. Brindisi: esclusa la responsabilità solidale del Socio per i debiti della S.r.L.
Sentenza 570/01/2015 CTP di Brindisi
Con la sentenza n. 570/01/15, depositata il 21 maggio, la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi ha stabilito che è da annullare la cartella di pagamento notificata al socio della Srl sull’erroneo presupposto della responsabilità solidale per le somme dovute al Fisco.
La suddetta sentenza trova fondamneto nel pacifco presupposto dell’autonomia patrimoniale perfetta, elemento caratterizzante delle scoietà di capitali; in buona sostanza i creditori della persona giuridica – s.r.l. nel caso de quo – possono agire esclusivamente nei confronti del soggetto giuridico; per quanto rigurada i soci della S.r.L., questi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.
Anche in caso di cancellazione dell’ente dal Registro Imprese, a seguito del deposito del bilancio finale d liquidazione, i Soci rispondono nei soli limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, si veda anche Cass. n. 19732/2005.
Nel caso oggetto della Sentenza 570/01/2015, il Socio di una Srl aveva impugnato una cartella di pagamento notificatagli dall’AdE, a titolo di solidarietà tributaria per somme dovute dalla società a titolo di Irpeg.
In questa occasione il ricorrente aveva sostenuto di essere responsabile per il debito fiscale nei soli limiti della quota conferita nella suddetta S.r.L. e non in solido.
L’adita CTP di Brindisi, con la sentenza di cui sopra, depositata in data 21 maggio u.s., ha ritenuto fondata l’opposizione del socio, sostenendo che la responsabilità solidale del socio per il debito tributario della S.r.L, così come richiesto dall’AdE, contrasta con il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta della persona giuridica, secondo cui la società ha un proprio patrimonio del tutto separato e distinto da quello personale dei Soci, per cui i creditori (compresa l’Amministrazione Finanziaria) della S.r.L, possono agire esclusivamente nei confronti del patrimonio della Società, con assoluto divieto di aggredire il patrimonio dei singoli Soci.
Nella sentenza viene ribadito che I Soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita
L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
A cura di
Roberto Di Carlo