10 Apr Certificazione e smobilizzo crediti verso PA
Novità per le PMI
Nell’ottica di recepire la Direttiva 2011/7/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento e con l’ambizioso obiettivo di allineare tempi e modalità di pagamento della PA Italica alle regole europee, il Governo ha approvato i decreti attuativi alla L. 183/2011 ed alla L. 44/2012, legge di conversione del D.L. 16/2012; tali decreti migliorano la normativa in materia di certificazione e smobilizzo dei crediti che le PMI vantano nei confronti delle PA.
L’intervento si è reso necessario per sopperire all’ormai cronica debolezza della struttura finanziaria delle PMI italiane, determinata per buona parte dai crediti che le stesse vantano nei confronti delle PA.
In questa ottica, in data 28 febbraio c.a è stato stipulato un accordo tra ABI, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e le Associazioni rappresentativce del mondo imprenditoriale. L’accordo si è reso possibile grazie alle somme messe a disposizione dalla BCE, per il tramite di operazioni Long Term Refinancing Operations, con durata fino a 3 anni.
Con la L. 44/2012 è stato modificato l’art. 9, comma 3bis del D.L. 185/2008, estendendo di fatto a tutte le amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali, in aggiunta alle Regioni, la possibilità di cessione del credito vantato dalla PMI.
Le modalità tecniche, mediante le quali sarà possibile fruire di tale facilitazione di smobilizzo del credito vantato verso le PA, sono:
- sconto pro soluto;
- anticipazione del credito, con o senza la cessione dello stesso;
Nel caso in cui l’anticipazione avvenisse senza la cessione del credito, l’impresa dovrà impegnarsi a dare alla banca mandato irrevocabile all’incasso.
In merito all’ammontare dell’anticipazione, questa non potrà in nessun caso essere inferiore al 70% del credito vantato dall’azieda nei contronti della PA; tali linee di credito non saranno computate tra quelle già in essere con l’istituto bancario.
I crediti che potranno formare oggetto di smobilizzo sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis D.L. 185/2008, ovvero certi, liquidi ed esigibili.
Escluse da tali agevolazioni saranno tutte quelle PMI che risultano avere nei confronti della banca posizioni “sofferenti, incagliate, scadute e sconfinate” da oltre 90 giorni.
L’accordo per la certificazione prevede inoltre l’esclusione della certificazione per tutti gli enti locali commissariati e per tutte le Regioni sottoposte a piani di rientro dal deficit sanitario.
Considerato che sei delle otto Regioni sottoposte a tale misura sono Regioni del Mezzogiorno, e che la maggior parte dei crediti vantati è riconducibile al settore edile, le imprese edili del mezzogiorno risulteranno certamente penalizzate ed escluse da questa nuova opportunità di rilancio.
articolo a cura di
Roberto Di Carlo