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S.r.L. Semplificata

S.r.L. Semplificata

Opportunità per i giovani sotto i 35 anni

Il decreto liberalizzazioni introduce nel nostro ordinamento, con l’art. 2463-bis del codice civile, un soggetto giuridico nuovo: la società semplificata a responsabilità limitata, riservata a tutti coloro che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età. A differenza delle normali SrL, quella semplificata vede la totale perdita di rilevanza del capitale sociale, ridotto dai 10.000 euro indispensabili per costituire attualmente una società a responsabilità limitata, a un solo euro. Il capitale è da considerarsi una sorta di contrappeso a garanzia della solvibilità della società, dato in cambio della responsabilità limitata dei soci; nelle nuove SrL semplificate questi benefici andranno a cumularsi, in buona sostanza responsabilità limitata dei soci al solo euro di capitale sottoscritto.

L’atto costitutivo che sancirà la nascita del nuovo soggetto giuridico sarà redatto non più nella forma di atto pubblico, con l’intervento di un notaio, ma a mezzo scrittura privata, depositata nei 15 giorni successivi alla data di costituzione presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, scontando un’imposta di registro in misura fissa e diritti che presumibilmente ammonteranno a circa € 250. Con Decreto Ministeriale combinato tra Giustizia, Sviluppo Economico ed Economia e Finanze, sarà tipizzato uno statuto standard, che individuerà i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci (che dovranno perdurare per tutta la vita della società, pena l’esclusione del socio o l’obbligo per la società a trasformarsi o a sciogliersi).
Dopo questa breve presentazione della “nuova arrivata”, la curiosità lascia spazio alla perplessità, soprattutto in merito al reale utilizzo che questa architettura societaria potrà avere, basti pensare alla totale assenza di garanzie minime per poter accedere al già saturo mercato del credito (fondamentale per le società in fase di start up).
Più preoccupanti sono i dubbi  in merito all’eliminazione del controllo preventivo del Notaio, in materia di identità dei comparenti, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale: in attesa del decreto attuativo, la speranza è che i dubbi in merito vengano fugati e non si materializzi lo spettro del modello britannico, dove consultando il Companies House si legge che i dati forniti non sono certi e non fanno prova.

Articolo a cura di

Roberto Di Carlo