10 Apr Casa: arriva l’IMU
Presentazione
Anticipando di due anni quanto statuito dal D. Lgs 23/2011 viene introdotta la nuova imposta municipale, cancellando di fatto la vecchia ICI. Molte sono le similitudini con il vecchio tributo istituito nel lontano ’92, identici sono infatti l’oggetto (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) e la base imponibile.
Anche le scadenze restano invariate, acconto al 16 giugno e saldo al 16 dicembre di ogni anno; unica modalità di pagamento ammessa è tramite il modello F24.
Le principali differenze sono invece il ritorno alla tassazione della prima casa (esente dal 2008) ed il sensibile aumento dei coefficienti di rivalutazione delle rendite.
Anche l’aliquota base subisce un notevole salto in avanti, passando dal vecchio 0,40% (previsto per l’ICI) allo 0,76%, con margine di manovra per i Comuni, che potranno variarla dello 0.3%, avendo quindi un range di manovra da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
Tassazione prima casa
Sottratta all’ICI dal 2008, la prima casa torna ad essere assoggettata a tassazione, ad aliquota ridotta, con alcune sensibili differenze rispetto alla vecchia ICI:
1. l’IMU sarà dovuta anche per quei fabbricati iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a prescindere quindi dall’accatastamento;
2. l’unità immobiliare per esser identificata come “abitazione principale” deve essere un’unità unica sotto il profilo catastale;
3. oltre alla dimora abituale, per usufruire delle agevolazioni, è ora prevista anche la formale iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
L’agevolazione prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, tre al massimo, una per ogni categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7.
Detrazioni prima casa
Una volta calcolata l’imposta IMU dovuta per l’abitazione principale, ad essa si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 200.
Tale detrazione potrà esser aumentata di € 50 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni, a prescindere che sia o meno a carico; questa ulteriore detrazione potrà raggiungere il tetto massimo di € 200, in buona sostanza la detrazione massima per la “prima casa” potrà arrivare fino ad un massimo di € 400.
Esempio di calcolo
Per rendere più comprensibile l’impatto della nuova IMU proponiamo un semplice calcolo su una unità immobiliare avente categoria catastale C/1 (Negozio):
Rendita Catastale € 1.000
Base imponibile (*) € 57.750
Aliquota 6 x mille
Imposta dovuta € 346,50
(*) rendita catastale x 1,05 x 55
Rispetto alla vecchia ICI si rileva un aumento del 61,81%.
VISTO DAI COMUNI: Confronto gettito ICI/IMU
Comune |
Variazione IMU/ICI (presunta) |
Roma |
+ 62,00 % |
Torino |
+ 54,90 % |
Bologna |
+ 54,40 % |
Firenze |
+ 48,70 % |
Milano |
+ 27,40 % |
… |
… |
Catania |
– 42,00 % |
Reggio Calabria |
– 49,00 % |
La forbice Nord/Sud è presto spiegata dal funzionamento dell’imposta che aumenta la base imponibile, fa lievitare le aliquote ma di contro impone ai Comuni di riversare allo Stato il 50% del gettito IMU derivante dalle abitazioni diverse dalle prime case.
Questo meccanismo è tanto più distorsivo quanto più basse sono le rendite catastali, con la conseguenza che in molte realtà del Sud Italia, con rendite catastali basse, l’effetto dei nuovi moltiplicatori risulta mitigato ed in alcuni casi ribaltato (vedi Catania e Reggio Calabria), dall’obbligo per i Comuni di riversare allo Stato metà del gettito IMU ritratto dagli immobili non adibiti ad abitazione principale.
Fabbricati rurali
Con l’IMU scompare l’esenzione dei fabbricati rurali, ricomprendendoli di fatto tra quelli soggetti all’imposta. Qualora l’abitazione rurale fosse adibita ad abitazione principale del conduttore del fondo, questa potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste per la “prima casa”.
Con l’occasione ricordiamo che il 31 marzo 2012 è il termine ultimo per effettuare le variazioni catastali sui fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 (abitazione di tipo rurale) e D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Fabbricati all’estero
Insieme all’IMU, il Decreto Monti ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova imposta sul valore degli immobili situati all’estero: I.V.I.E.
L’aliquota prevista è lo 0,76%, i soggetti passivi sono tutte le persone fisiche residenti nel territorio italiano, a prescindere che siano o meno cittadini italiani.
La base imponibile è rappresentata dal cd. “valore dell’immobile” risultante dal contratto d’acquisto, in mancanza secondo il valore di mercato riferito al luogo dove insiste l’immobile.
a cura di
Roberto Di Carlo