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Il nuovo regime dei minimi

Il nuovo regime dei minimi

Novità introdotte con la Manovra correttiva (in vigore dal 01 gennaio 2012)

 

Con l’introduzione della “Manovra correttiva” profonde modifiche sono state introdotte nel regime dei minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di determinate condizioni, esclusivamente alle persone fisiche che:

· intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

· hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008,

Sarà consentito rimanere in questo nuovo regime per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi; fino a che il contribuente non abbia compiuto il 35° anno di età potrà comunque rimane nel regime anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività.

Con questa modifica legislativa, tutti i contribuenti, che fino al 31.12.2011 rientreranno nel regime dei c.d. ex minimi, ricorrendo le caratteristiche previste dalla previgente normativa, ma che dal 2012 non avranno invece i requisiti per poter accedere al nuovo regime contabile, passeranno automaticamente ad un regime di minori semplificazioni; in alternativa, con comportamento concludente potranno optare per il regime ordinario.

 

 

CARATTERISTICHE DEL “NUOVO” REGIME

Dal primo gennaio 2012, per l’applicazione del nuovo regime dei minimi sarà necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

– il contribuente non deve aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività – non sarà ostativa la sola apertura della partita IVA nell’arco degli ultimi 3 anni, essendo necessario l’effettivo esercizio dell’attività; neppure una precedente qualifica di socio in società di capitali rappresenterà ostacolo;

– l’attività da esercitare non dovrà costituire mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta in qualità di dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica professionale;

– nell’ipotesi di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.

 

AGEVOLAZIONI & SEMPLIFICAZIONI

Con il nuovo regime, vengono richiamate le medesime disposizioni statuite per i “minimi”, confermando le seguenti agevolazioni:

– Nessun addebito dell’IVA a titolo di rivalsa;

– Nessun diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti;

– Obbligo di applicare il reverse charge (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con la conseguente integrazione in fattura dell’aliquota e dell’imposta provvedendo poi al versamento entro il 16 del mese successivo;

– Esonero da:

· registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (soltanto da certificare) e delle fatture di acquisto;

· tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (basterà la numerazione e la conservazione);

· dichiarazione e comunicazione annuale IVA;

· compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori;

· compilazione ed invio degli elenchi “black list”;

· registrazione e tenuta delle scritture contabili;

– Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

– Obbligo elenchi intrastat;

– Determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo con applicazione del criterio di cassa (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);

– Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;

– Esenzione dall’IRAP.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il nuovo regime prevede l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo conseguito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5% (l’attuale regime dei minimi prevede una sotitutiva pari al 20%).

 

GLI EX MINIMI

Tutti quei soggetti che, pur avendo i requisiti per essere ricompresi nell’attuale regime dei minimi, ma che non possiedono anche i nuovi requisiti aggiuntivi per l’applicazione, dal 2012, del nuovo regime, saranno soggetti ad una serie di semplificazioni, che prevedono l’esonero:

– dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette;

– dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA;

– dall’IRAP.

A fronte dei suddetti esoneri vengono meno alcune agevolazioni, con conseguente:

· assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e versamento annuale dell’imposta;

· applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie (senza alcuna imposta sostitutiva).

Per chiarire i possibili scenari, si vedano i seguenti esempi:

Esempio 1

Il sig. de Leonzi ha iniziato un’attività d’impresa nel 2010, all’età di 26 anni, applicando per il 2010 e 2011 il regime dei minimi.

Nel 2012, considerato che l’attività è iniziata successivamente al 2008, potrà adottare il nuovo regime dei minimi al sussistere delle condizioni richieste, fruendone per altri 8 anni, ossia fino al 2018.

Esempio 2

Il sig. Brancaleone ha iniziato l’attività nel 2007, all’età di 28 anni, applicando il medesimo regime del sig. de Leonzi, fino al 2011.

Nel 2012, il sig. Brancaleone non potrà adottare il nuovo regime dei minimi, considerato che l’attività è iniziata prima del 2008. Tale soggetto applicherà il regime semplificato, purché continui a rispettate le condizioni previste per l’attuale regime dei minimi, salva opzione per il regime ordinario.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/97

Art. 27, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011

Attenzione RECUPERO ACCONTI PER GLI EX MINIMI

I contribuenti minimi che supereranno a dicembre di quest’anno il limite dei 45.000 euro (30.000 + 50%) di ricavi o compensi, uscendo dal regime agevolato, potranno recuperare gli acconti dell’imposta sostitutiva già pagati, scomputandoli dall’Irpef a saldo del 2011.

a cura di

Roberto Di Carlo