10 Apr Il finanziamento delle imprese in crisi
Piani stragiudiziali di salvataggio
La ristrutturazione di un’impresa in crisi ha sempre incontrato nel nostro Paese difficoltà legate sia al reperimento delle risorse per gestire una situazione che di per se è di emergenza, sia per gli scarsi risultati ottenuti in passato a causa di lacune normative; su questa situazione gravano poi, i rischi legati a possibili azioni risarcitorie e revocatorie.
A salvamento i nuovi strumenti previsti dalla rivisitata Legge Fallimentare di cui appresso:
- Art. 67 comma 3, lett. d) – Piani di risanamento attestati;
- Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione dei debiti.
Questi due istituti quale esplicita attuazione del principio costituzionale dell’iniziativa economica privata, sancito all’art. 41 della nostra Carta Costituzionale.
Tentare di salvare la propria azienda è infatti, oltre che un dovere, anche un diritto meritevole di tutela; in questa ottica il diritto di matrice non economica deve cedere lo passo al diritto d’impresa, dove astenersi dall’intervenire, causa l’incertezza dei risultati rappresenta un costo inaccettabile.
Il doveroso tentativo di uscire da una situazione di crisi va sempre confinato nel recinto della buona fede, agendo tempestivamente e con mezzi idonei; lungi da noi proporre comportamenti inopportuni e di dubbia natura.
Appresso i caratteri salienti caratterizzanti gli strumenti stragiudiziali idonei a risolvere uno stato di crisi, previsti dal nostro ordinamento.
Il piano attestato
Al terzo comma, la lettera d) dell’art. 67 la L.F. prevede che non sono soggetti ad azione revocatoria (…) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Nel piano di risanamento l’accordo con i principali creditori è auspicabile ma non elemento essenziale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Altro strumento di intervento, nel caso di crisi d’impresa, è rappresentato dall’art. 182-bis L.F., in sintesi un accordo stipulato con i creditori portatori di un percentuale pari al 60% del passivo, ed omologato dal Tribunale.
A differenza del piano attestato due sono le principali differenze:
- l’accordo necessario e non eventuale con i creditori;
- controllo anticipato de parte del Giudice e non eventuale e successivo.
Il deposito dell’accordo presso il registro delle imprese ha come effetto immediato la sospensione per un periodo di 60 giorni delle azioni esecutive e cautelari dei creditori.
Ruolo del professionista
Elemento comune e principale dei due istituti è rappresentato dal ruolo fondamentale di cui è investito il professionista che deve attestare la attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; sono infatti questi ultimi i terzi maggiormente bisognosi di tutela, potrebbero infatti veder depauperato il patrimonio aziendale senza la possibilità di vederlo reintegrato dalla garanzia di una eventuale azione revocatoria.
Finanziamento ponte
Nel periodo necessario alla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito, al fine di assicurare la continuità aziendale, è necessario dotare l’azienda di un plafond finanziario che la traghetti verso la nuova fase di risanamento. Anche in questo caso la vicinanza di un professionista riveste un ruolo determinante per la buona riuscita dell’operazione.
Agire in modo tempestivo
Elemento essenziale per il buon esito del programma di ristrutturazione finanziaria dell’azienda è l’agire in modo tempestivo, facendo emergere prima che sia troppo tardi, lo stato di crisi.
La prospettiva ottimistica, caratterizzante l’animus dell’imprenditore, legata ad una visione afflittiva del fenomeno crisi, rappresentano forse il principale ostacolo all’agire in modo tempestivo.
Scelta del professionista
Per la natura contingente dell’argomento affrontato e per i possibili risvolti in sede civile e penale che potrebbero derivarne, la scelta del professionista è un aspetto cardine dal quale muovere per risanare la propria impresa.
Articolo a cura di
Roberto Di Carlo