10 Apr Il diritto di recesso nelle S.r.L.
Disciplina ex art. 2473 codice civile
Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, mediante il quale ciascun socio può fuoriuscire da un compagine sociale, ottenendo la liquidazione del valore della propria partecipazione.
Con la riforma del diritto societario, la disciplina che regola l’istituto del recesso nelle società a responsabilità limitata cambia notevolmente, in quanto:
– si ampliano le ipotesi in cui lo stesso può essere esercitato, dando così maggior rilievo ad un istituto che rappresenta uno strumento, efficace e concreto, di tutela del socio;
– si concede ampia autonomia allo statuto sociale;
si introduce una nuova modalità di determinazione del valore della quota da liquidare al socio, nonché degli aspetti procedurali connessi a tale determinazione.
La normativa vigente distingue le diverse tipologie di cause legittimanti il recesso da una società a responsabilità limitata in due macro-categorie:
1) le cause “ex lege”
2) le cause “volontarie”
Per cause “ex lege” si intendono quei presupposti inderogabili legittimanti il recesso del socio espressamente previsti da norme di legge, senza possibilità per i soci di prevederne la disapplicazione mediante apposite clausole dello statuto della singola società.
Tra tali presupposti si annoverano, quelli previsti dall’art.2473 c.c.:
– il cambiamento dell’oggetto sociale
– la trasformazione della società
– la fusione o la scissione della società
– la revoca dello stato di liquidazione
– il trasferimento della sede all’estero
– l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo
– il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo
– compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
Per cause “volontarie”, si intendono, invece, quelle cause previste volontariamente nell’atto costitutivo/statuto.
In buona sostanza la riforma attuata ex D.Lgs. 06/2003 conferisce ampia autonomia ai soci delle S.r.L. ai fini dell’individuazione di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dalla legge.
Le modalità di esercizio del diritto di recesso
Sulle modalità per l’esercizio del diritto di recesso, la disciplina prevista per le S.r.l. si presenta laconica, infatti, l’unica previsione di carattere procedurale è quella contenuta nell’art. 2473 comma IV c.c. con il quale si precisa, che il rimborso delle partecipazioni per il socio recedente deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui lo stesso socio ha comunicato alla società la volontà di recedere. Tale vuoto normativo deve essere colmato in sede statutaria e, nel caso di silenzio dell’atto costitutivo, attraverso il ricorso analogico alla normativa dettata in materia di S.p.A. ex art. 2437 bis c.c.
Durata indeterminata della società
In caso di società contratta a tempo indeterminato, il comma 2 dell’art.2473 c.c. riconosce un diritto di recesso ad nutum, che può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi da ciascun socio, elevabile per espressa previsione statutaria, ma comunque fino ad un massimo di preavviso di un anno.
Inefficacia del recesso
Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Dunque, attraverso la revoca della deliberazione assembleare giustificativa del recesso, o ricorrendo allo scioglimento volontario della società, i soci possono impedire l’esercizio del recesso, nonché rendere inefficace il recesso già esercitato.
La determinazione del valore della quota
L’esercizio del recesso fa sorgere, in capo al socio recedente, il diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione al capitale.
La quota del recedente va rapportata proporzionalmente al valore del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato alla data della dichiarazione di recesso.
In questo modo il legislatore della riforma ha voluto assicurare che la liquidazione della partecipazione risulti il più possibile aderente al suo effettivo valore di mercato.
Il codice civile prevede i criteri per giungere alla valutazione del patrimonio sociale, in particolare si deve tener conto:
1) della consistenza patrimoniale della società;
2) delle sue prospettive reddituali
3) dell’eventuale valore di mercato delle azioni stesse.
Tuttavia il comma 4 dell’art. 2437-bis c.c. rimette ai soci la possibilità di prevedere nello statuto criteri diversi da quello di legge per la determinazione del valore di liquidazione.
Lo statuto, in particolare, nello stabilire i criteri di determinazione del valore di liquidazione diversi da quelli individuati in via normativa, deve indicare:
– gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica;
– nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.
La procedura di liquidazione
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2473 c.c., il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso da parte del socio.
Il rimborso può avvenire:
– mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
– oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora non sia possibile liquidare la quota nei modi predetti, il rimborso è effettuato:
– utilizzando riserve disponibili;
– in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.
In quest’ultimo caso (riduzione del capitale sociale) si applica l’art. 2482 del codice civile, ai sensi del quale viene riconosciuta ai creditori sociali la facoltà di opporsi alla deliberazione di riduzione del capitale sociale, qualora ritengano che possa derivarne un pregiudizio alle proprie ragioni.
Relativamente al patrimonio netto contabile esistente al momento della richiesta di rimborso, i casi che si possono verificare sono i seguenti:
1) Riserve almeno pari al valore di mercato della quota da liquidare
2) Riserve e capitale sociale almeno pari al valore di mercato della quota da liquidare
3) Riserve e capitale sociale inferiori al valore di mercato della quota da liquidare
Nel caso in cui non sia possibile la contabilizzazione del rimborso della quota al socio, l’art. 2473 comma 4 c.c. prevede che la società venga posta in liquidazione.
L’esclusione del socio
Con la riforma del diritto societario, alle novità in materia di diritto di recesso del socio, si è affiancata un’ulteriore novità per le società a responsabilità limitata, rappresentata dall’introduzione ex novo dell’istituto della esclusione del socio, estraneo alla sfera disciplinare delle società per azioni.
L’art. 2473-bis c.c. dispone che l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per “giusta causa” del socio, intendendo per giusta causa qualsiasi evento che non consente la normale prosecuzione del rapporto sociale.
Nel caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni in tema di recesso del socio, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Articolo a cura di
Valentina Gaudio