10 Apr Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Riapertura dei termini
L’art. 2 comma 229, Legge Finanziaria 2010 ha disposto la riapertura dei termini per eseguire la rivalutazione dei terreni – agricoli ed edificabili – e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, la cui cessione è suscettibile di generare plusvalenze (art. 67 TUIR – Redditi Diversi).
Ne consegue che, sulla base della nuova disposizione della Legge Finanziaria 2010, si possono affrancare, fino al 31.10.2010 i terreni e le partecipazioni detenuti alla data del 01 gennaio 2010.
Ambito oggettivo
Possono formare oggetto di rivalutazione i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti alla data del 01.01.2010, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (nuda proprietà o usufrutto).
Ricordiamo che non possono formare oggetto di rivalutazione i terreni e le partecipazioni che sono entrati nella sfera soggettiva del contribuente a seguito di successione o donazione intervenute successivamente alla data del 01.01.2010.
In relazione ai terreni aventi destinazione agricola ricordiamo che questi sono suscettibili di generare plusvalenze imponibili (ex art. 67 TUIR) solo se la loro cessione avviene entro i 5 anni successivi all’acquisto.
In buona sostanza la rivalutazione dei terreni agricoli diviene conveniente solo se gli stessi sono destinati ad essere rivenduti nei 5 anni successivi alla dati di acquisto o se è prevedibile che gli stessi divengano edificabili.
Per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni edificabili questa è sempre conveniente in quanto questi sono sempre suscettibili di generare plusvalenze.
Qualora fossimo in presenza di un appezzamento avente doppia destinazione (agricola ed edificabile) identificata con univoca particella catastale, la rivalutazione può essere effettuata solo per la parte avente destinazione edificabile, senza dover procedere al frazionamento.
La rivalutazione delle partecipazioni non quotate deve essere effettuata assumendo come valore il costo di acquisto o la quota parte di patrimonio netto della società partecipata alla data del 01.01.2010.
Ambito soggettivo
I soggetti interessati alla rideterminazione del valore fiscale dei terreni e delle partecipazioni sono tutti i contribuenti in grado di porre in essere operazioni suscettibili di generare redditi diversi.
In dettaglio tali soggetti sono:
Persone Fisiche residenti, per i soli terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell’attività d’impresa;
Società Semplici e soggetti ad esse equiparati ex. art 5 TUIR;
Enti non Commerciali con le stesse limitazioni di cui alle Persone Fisiche;
Soggetti non residenti, relativamente a terreni situati nel territorio della Repubblica Italiana ed alle partecipazioni in società residenti in Italia, non aventi nella stessa stabile organizzazione.
Perizia di stima
Per la determinazione del valore oggetto delle rivalutazioni è necessario redigere apposita perizia di stima.
In relazione ai terreni i soggetti abilitati alla redazione della perizia sono tutti gli iscritti agli albi degli architetti, geometri, dott. agronomi, agrotecnici e periti agrari.
Per le partecipazioni non quotate la relazione di stima va riferita all’intero patrimonio sociale ed asseverata con giuramento; i soggetti abilitati sono i Dottori Commercialisti ed i Revisori Legali.
Imposta sostitutiva
I soggetti che intendono vedersi riconosciuto il maggior valore fiscale hanno l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva con aliquote del:
2% per le partecipazioni non qualificate (che rappresentano quindi una % dei diritti di voto esercitabili in Assemblea Ordinaria superiore al 20% ovvero di partecipazione al capitale sociale maggiore del 25%;
4% per le partecipazioni qualificate (che superano i limiti di cui al punto precedente);
4% per i terreni, agricoli ed edificabili.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire a mezzo modello F24, indicando come codice tributo 8055 se l’imposta sostitutiva è riferita a partecipazioni o 8056 se invece si riferisce a terreni.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione entro il termine del 02.11.2010 o in alternativa attraverso tre rate aventi scadenza 02.11.2010 la prima, 31.10.2011 la seconda e 31.10.2012 la terza.
Qualora si optasse per il pagamento rateale l’imposta sostitutiva dovrà essere maggiorata degli interessi del 3% in ragione d’anno.
Articolo a cura di:
Roberto Di Carlo