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Pubblici appalti: tracciabilità dei flussi finanziari

Pubblici appalti: tracciabilità dei flussi finanziari

Novità per stazioni appaltanti ed operatori economici

Al fine di evitare infiltrazioni mafiose nelle gare di appalto, il Legislatore con la L. 136/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di disposizioni operative per le imprese assegnatarie di appalti e finanziamenti pubblici.
Da subito molte sono state le incertezze riscontrate in relazione ai nuovi adempimenti previsti a carico delle imprese, tanto da bloccare l’assegnazione ed il pagamento di numerosi appalti pubblici; un ulteriore intervento legislativo si è quindi reso necessario ed è intervenuto nel novembre 2010 il D.L. 187/2010.

Entrata in vigore
Alla luce dell’interpretazione autentica recata dal Legislatore con il D.L. 187/2010 la data del 07.09.2010 – data di entrata in vigore della L. 136/2010 – è da considerarsi una sorta di spartiacque dal quale si delineano due distinti periodi, ai quali le disposizioni di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari operano in modo:
a) Diretto ed immediato per tutti quei contratti sottoscritti a decorrere dal 07.09.2010;
b) Indiretto e successivo per i contratti stipulati precedentemente a tale data.

In buona sostanza questa netta separazione dell’arco temporale di applicazione della norma comporta:
 

1) L’obbligo, per i contratti sub a), a contenere ab origine la clausola di tracciabilità, pena la nullità, con la conseguenza per il contratto alla non idoneità a produrre effetto giuridico alcuno;
2) L’automatica inserzione, per i contratti sub b), della clausola di tracciabilità, ove ne fosse sprovvisto.

In merito al punto sub 2), inizialmente il Legislatore aveva previsto l’obbligo all’integrazione nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma; tale obbligo all’integrazione è da ritenersi non operante in considerazione del combinato disposto degli articoli 1339 e 1374 Codice Civile.
Il base a quanto statuito dall’art. 1339 c.c., le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, con il fine di limitare l’autonomia contrattuale volta a regolamentare interessi contrari all’utilità sociale (comma 3, art. 41 Costituzione).
L’art. 1374 c.c. definisce invece l’integrazione del contratto, obbligando le parti non solo a quanto espressamente previsto dal contratto stesso, ma anche a tutte le conseguenze che derivano secondo legge.
Linee guida
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 ha fornito preziose indicazioni confermando l’obbligo alla tracciabilità dei flussi finanziari anche in caso di:
i Lavori derivanti da nuovi contratti, ascrivibili ad un rapporto contrattuale già in essere;
ii Contratti originati dal fallimento dell’appaltatore;
iii Varianti in corso d’opera, qualora il loro valore superi di 1/5 il valore complessivo dell’opera.
Conti dedicati
Al comma numero 1, dell’art. 3, la L. 136/2010 il legislatore impone, per la formalizzazione delle operazioni finanziarie derivanti da commesse pubbliche,  l’obbligo all’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali; dal tenore letterale della norma si evince la non esclusività dei conti correnti utilizzati, considerato che viene usata l’espressione “anche in via non esclusiva”, consentendo quindi, a parere dello scrivente, l’utilizzo di tali conti anche per operazioni estranee alle commesse pubbliche.  
Cup e Cig
A livello operativo la tracciabilità dei flussi finanziari viene si realizza mediante l’utilizzo, nelle transazioni finanziarie, del numero di Cup (Codice Unico di Progetto) e del numero di Cig (Codice Identificativo di Gara).
Considerata la contingenza della norma, in attesa che i sistemi telematici degli istituti bancari recepiscano tale obbligo, i numeri di Cup e Cig possono essere inseriti nello spazio destinato alla motivazione del pagamento.
Ricordiamo infine che l’originario limite dei cinquecento euro, per le spese giornaliere è stato elevano a € 1500, con la conseguente possibilità di utilizzare strumenti di pagamento alternativi dal bonifico bancario, con la sola esclusione del denaro contante.

Articolo a cura di
Roberto Di Carlo