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Deposito Bilanci: adempimenti e sanzioni

Deposito Bilanci: adempimenti e sanzioni

Genesi normativa

Il D.L. 223/06 con il comma 21 bis dell’art. 37 ha introdotto in sede di conversione della L. 248/06 l’obbligo dell’adozione della modalità di presentazione, in formato Xbrl, del bilancio e degli atti camerali. L’attuazione del D.L. 223/06 è avvenuta con il DPCM del 10.12.2009 pubblicato in G.U. il 31.01.2009, con la conseguenza che l’operatività di tale obbligo è scattata per tutti i bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.03.2008 e chiusi successivamente al 16.02.2009.
Questo sta a significare che per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, l’obbligo di presentazione del bilancio in formato Xbrl è scattato solo in occasione del deposito del bilancio 2009.
Relativamente agli atti diversi dal bilancio (Verbale di approvazione, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile e Nota Integrativa) il formato richiesto è il Pfd/Archive.


Tassonomia Xbrl

Xbrl è l’acronimo di “eXtensible Business Reporting Language”, linguaggio informatico basato su Xml, che definisce lo standard internazionale delle informazioni finanziarie, al fine di consentire la comparabilità e l’analisi del documento contabile.
Questa tassonomia si fonda su una serie di voci contabili, contenente le definizioni, traduzioni e regole che sottendono le informazioni esposte nel foglio elettronico elaborabile; questo rappresentazione standardizzata rappresenta quindi una sorta di formulario delle voci riferibili ai principi contabili nazionali, con alcune “varianti”:
–    nel formato Xbrl sono ricompresi esclusivamente gli schemi di Stato Patrimoniale e Conte Economico;
–    la Nota Integrativa, nonostante costituisca parte integrante del Bilancio (art. 2423 Co. 1 codice civile) non rientra nel formato Xbrl (va presentata infatti in formato Pdf/Archive;
–    Nella voce A7 del patrimonio netto (Altre Riserve) è richiesta la puntuale elencazione.

Soggetti obbligati

•     il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2435 o 2435 bis c.c. (srl, spa, cooperative)
•    il bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs 127/91
•    il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 13 c.35 L.326/03 (consorzi)
•    il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 31 del T.U. 267 del 2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende Speciali)
•    il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 6 D. Lgs 134/98 (Enti Autonomi Lirici)
•    la situazione patrimoniale ai sensi dell’Art.2615 bis c.c. (consorzi con attività esterna)
•    la situazione patrimoniale ai sensi dell’Art.7 D. Lgs 240/91 (Geie)

Soggetti non obbligati

L’obbligo non decorre dalla data indicata per i soggetti sotto in elenco:
a) Le società di capitali quotate in mercati regolamentati
b) Le società che redigono il bilancio d’esercizio e consolidato in conformità ai principi contabili internazionali
c) Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 27/01/1992 n. 87
d) Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b)
e) Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 27/01/1992 n. 87
f) Società di gestione previste dalla Legge 23/03/1983 n. 77
g) Società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’Albo
h) Società previste dalla Legge 02/01/1991 n. 1
i) Società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59 della Legge 19/02/1992 n. 142
j) Società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti
k) Sedi secondarie di società estere
l) Società che depositano un consolidato redatto all’estero avvalendosi dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.

I soggetti sopra elencati, che non sono obbligati al deposito del bilancio in formato XBRL, dovranno predisporre il bilancio in formato PDF/Archive, come tutti gli altri allegati alla pratica (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, verbale di approvazione).
Questa disparità di trattamento è giustificata dal fatto che la produzione di una autonoma tassonomia specifica, per i principi contabili internazionali e per gli schemi di bilancio secondo il D. Lgs. 87/92, previsti dalle autorità di vigilanza bancaria e assicurativa, richiede tempi più lunghi, considerata la maggiore complessità ed eterogeneità dei documenti contabili.

Attenzione     NOVITA’ APRILE 2011

Con nota congiunta Unioncamere e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata aggiornata la versione dell’XBRL con l’introduzione della versione 2011-01-04 pubblicata sul sito ministeriale DigipPA e obbligatoria per i prossimi imminenti depositii dei bilanci chiusi al 31.12.2010.

Attenzione    NOVITA’ LUGLIO 2011

A partire dal 1 luglio 2011 è obbligatorio apporre firme digitali conformi alla deliberazione CNIPA 45/2011, tramite l’utilizzo della versione 5.X.X. di Dike. Le firme digitali apposte precedentemente al 01/07/2011 sono valide se accompagnate da una Marca Temporale apposta prima del 01/07/2011.


Bilancio Xbrl: punti di forza

–    comparabilità settoriale e temporale dei bilanci;
–    sistematicità delle comunicazioni ai vari stakeholders aziendali;
–    possibilità di procedere all’analisi di bilancio direttamente dal file Xbrl;
–    possibilità di automatica traduzione dei prospetti. 

Riferimenti normativi

•    Art. 37, comma 21 bis, D.L. 223/06
•    D.P.C.M. 12.12.2008;
•    Art. 2435 codice civile;
•    Circolare Unioncamere n. 2991 del 24.02.2009;
•    Circolare Unioncamere n. 7363 del 15.05.2009;
•    Nota Unioncamere n. 18751 del 23.12.2009;

Attenzione     NOVITA’ NOVEMBRE 2011

DEPOSITO TARDIVO

Sanzione del Registro Imprese

 L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15, ha così modificato l’art. 2630 del cc:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo antecedente o coincidente alla data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c.

fino al 14/11/2011

importo sanzione

importo oblazione

Violazioni di cui all’art. 2630, comma 2, cc

(deposito bilanci)

minimo Euro 206,00

massimo Euro 2.065,00

aumentato di un terzo

Euro 549,34

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5,Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15

dal 15/11/2011

importo sanzione

importo oblazione

Bilanci depositati entro
30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 45,78

massimo Euro 458,67

aumentato di un terzo

Euro 91,56

Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 137,33

massimo Euro 1.376,67

aumentato di un terzo

Euro 274,66

articolo a cura di
Roberto Di Carlo