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Le Società Consortili

Le Società Consortili

Definizione

La società consortile è una fattispecie caratterizzata da una struttura organizzativa societaria avente quale oggetto sociale gli scopi mutualistici di cui all’ art. 2602 c.c.
Dispone, al riguardo, il comma 1 di tale articolo che “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
La costituzione del consorzio sia sotto il profilo del contenuto, sia sotto il profilo della forma è disciplinata invece dall’art.2603 c.c.

La forma del contratto di consorzio

Il suddetto articolo prescrive innanzitutto che il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità, richiedendo così la forma scritta ad substantiam.

Il contenuto del contratto di consorzio

Riguardo il contenuto, il secondo comma dell’art.2603 c.c. fornisce una elencazione degli elementi essenziali che il contratto deve contenere:

1) L’oggetto e la durata (in mancanza 10 anni);
2) La sede;
3) Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili e rappresentanza in giudizio;
5) Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) I casi di recesso e di esclusione;
7) Le sanzioni per inadempimento degli obblighi dei consorziati;

Qualora il contratto di consorzio abbia conseguenze tali da influire sul mercato generale dei beni in esso contemplati, questo è soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità Governativa ex art. 2618 c.c.
L’oggetto della società consortile è pur sempre l’esercizio di una impresa, e più precisamente di una «fase» delle imprese consorziate. La forma societaria non può quindi essere utilizzata per perseguire soltanto funzioni di disciplina dell’attività delle imprese consorziate (c.d. consorzi interni), perché mancherebbe in questa ipotesi un elemento essenziale del contratto di società, e cioè l’esercizio in comune di una attività economica.
L’esercizio in comune di un’attività economica in forma consorziata riceve una disciplina codicistica specifica per :

a) durata del consorzio ex art. 2604 c.c.
b) controllo sui singoli consorziati  ex art. 2605 c.c.
c) deliberazioni consortili  ex art. 2606 c.c.
d) modificazioni del contratto ex art. 2607 c.c
e) organi preposti  ex art. 2608 c.c.
f) recesso ed esclusione  ex art. 2609 c.c.
g) trasferimento dell’azienda  ex art. 2610 c.c.

Lo scopo delle società consortili

Le società consortili sono società aventi forma lucrativa, ma costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi: il loro scopo non è quello di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, ma quello di consentire a questi ultimi il conseguimento di un vantaggio mutualistico, sub specie di risparmio nei costi di produzione (ad es.: approvvigionamento di materie prime o fruizione di un servizio a condizioni più vantaggiose) o di aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese.
Questo non significa che la società consortile non possa anche svolgere una limitata attività con i terzi e cioè compiere operazioni produttive di utili, ma queste operazioni devono necessariamente avere, rispetto alla gestione mutualistica, una funzione strumentale e accessoria, perché, se la gestione lucrativa prevale sulla gestione mutualistica, la società perde la connotazione consortile e non può che essere qualificata come società lucrativa.

La disciplina delle società con­sortili

La società consortile è una fattispecie tipica, ma al riconoscimento legislativo non si accompagna una disciplina specifica. Alla società consortile si applica quindi, a causa del rinvio implicito nella disposizione dell’art. 2615-ter, la disciplina del tipo di società prescelto dalle parti, mentre si deve escludere l’applicabilità delle norme previste per i consorzi.
La disciplina strutturale delle società lucrative di cui al Tit. V è però,  sotto più profili,  tendenzialmente incompatibile con le finalità consortili: si pensi alla disciplina dell’ingresso di nuovi soci.
L’interesse consortile è un interesse di categoria, con la conseguenza che il rapporto consortile è di regola un rapporto a struttura aperta;  le società regolate nel Tit. V sono organizzazioni a struttura chiusa.
Di qui l’esigenza di una applicazione “elastica” della disciplina societaria, mediante l’introduzione negli atti costitutivi di clausole contrattuali volte a comporre o superare il potenziale contrasto tra struttura societaria lucrativa e mutualità dell’impresa, nei limiti della compatibilità con norme inderogabili del tipo societario prescelto. Pertanto nelle società di capitali sono ritenute ammissibili le clausole che prevedono la limitazione del diritto di opzione dei soci qualora l’aumento del capitale sia finalizzato all’ingresso di nuovi consorziati – essendo implicito nella natura consortile della società l’interesse sociale all’ingresso di nuovi consorziati –  nonché le clausole che prevedono l’esclusione o il recesso dei soci che cessano di far parte della categoria di consorziati prevista dall’atto costitutivo.
Per converso non sono applicabili le norme del tipo societario prescelto che siano palesemente incompatibili con le finalità consortili, quale ad esempio la norma dell’art. 2362 (unico azionista): il carattere mutua­listico dell’impresa consortile esclude infatti che sia possibile realizzare l’oggetto sociale quando viene meno la pluralità dei soci.

Deroghe alle norme civilistiche in materia di società

Nelle società consortili è ammissibile la previsione di specifiche cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, in aggiunta a quelle di cui all’art. 2473 c.c.
La previsione di tali cause di scioglimento deve essere peraltro strettamente inerente alle finalità consortili della società ed alle vicende delle imprese consorziate; deve inoltre comportare in ogni caso le conseguenze di cui all’art. 2609, comma 1° c.c. che vanno espressamente indicate o richiamate.
Non può essere in alcun modo liquidata la quota relativa al socio escluso.
Altra deroga prevista riguarda la ripartizione degli utili.
Per i consorzi non si ha come scopo la ripartizione degli utili, per questo motivo non è prevedibile.

Lo scioglimento del contratto consortile

Circa lo scioglimento del contratto consortile, il codice civile all’art 2611 c.c., enumera le ipotesi che fanno sì che il contratto si sciolga:

1) Per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) Per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
3) Per volontà unanime dei consorziati;
4) Per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’ art. 2606 c.c.,
    se sussiste una giusta causa;
5) Per provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei casi ammessi dalla legge;
6) Per le altre cause previste nel contratto.

Procedura di Liquidazione

Il codice non disciplina la procedura di liquidazione, che dunque deve essere disciplinata nei contratti costitutivi dei consorzi.
Allo scadere del termine di durata del consorzio, o in casi di scioglimento anticipato, sarà compito dell’Assemblea designare uno o più liquidatori incaricati, secondo le direttive che riceveranno, di incassare i crediti ed esigere le passività del consorzio, di realizzare l’attivo e ripartire l’eventuale saldo tra i consorziati.
Il liquidatore o i liquidatori dovranno prendere tutte le misure necessarie per conservare a beneficio dei singoli proprietari interessati tutte le servitù esistenti a beneficio del consorzio.

Ruoli e compiti dei liquidatori

– Addivenire alla definizione dei rapporti della società con i terzi ( in particolare con i creditori sociali) al fine di consentire l’eventuale ripartizione del saldo attivo tra i consorziati;
– Prendere  in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali;
– Redigere l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale;
– Se alla fine del processo di liquidazione sussiste un’eccedenza attiva, questa sarà ripartita tra i soci della società consortile dopo il loro espresso consenso. Per cui il liquidatore fornisce solo un piano di ripartizione che dovrà essere accettato.
Ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascun socio, si debbono tener conto due  elementi:

– Il valore del conferimento;
– La quota di guadagno che spetta a ciascun socio.

Cessazione della società consortile

La società consortile cessa di esistere con l’approvazione del bilancio di liquidazione, e nel caso di società soggette a pubblicità legale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Società consortili e controllo ex art. 2409

Per molti aspetti la disciplina delle società consortili si rinvia alla normativa che disciplina la tipologia di società prescelta.
Nell’ipotesi in cui si adatti la forma di società di capitali, la società consortile, costituita ai sensi dell’art. 2615-ter, sarà assoggettata al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
La dottrina dominante in materia afferma che occorre, al fine di determinare la normativa che disciplina le ipotesi di società consortile prendere spunto dall’art. 2620 c.c. che estende le norme sul controllo delle società anche alle società costituite per raggiungere gli scopi indicati dall’art. 2602 c.c.
In buona sostanza si verifica quindi una duplice disciplina per le società consortili, una dettata dalle norme civilistiche in materia di consorzi, che a parere della dottrina deve essere applicata ai rapporti interni ed esterni dell’ente, ed una seconda disciplina dettata dalla normativa sulle società, che regolamenta il funzionamento dell’ente.
L’applicabilità del controllo giudiziario sulle società consortili qualora queste rivestano la forma di società di capitali, è giustificata sia per lo specifico rinvio dell’art. 2615-ter c.c., sia perché il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non può essere considerato norma di carattere eccezionale, ma di tutela specifica del regolare funzionamento della struttura.

Articolo a cura di
Roberto Di Carlo
Valentina Gaudio