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Regimi Fiscali Agevolati

Regimi Fiscali Agevolati

Contribuenti Minimi & Nuove Iniziative a confronto




Allo stato attuale i Contribuenti Minimi e le Nuove Iniziative sono gli unici due regimi fiscali agevolati superstiti nel Nostro ordinamento; ricordiamo infatti che con decorrenza 01.01.08 sono stati soppressi:

  • Regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis, D.P.R. 633/72);

  • Regime delle attività marginali (art. 14 L. 388/2000);

  • Regime supersemplificato (art. 3 L. 662/1996.

Nella tabella appresso abbiamo cercato di evidenziare le principali differenze tra i due regimi oggetto dell’indagine, al fine di indirizzare il contribuente nella scelta

Elementi di confronto

CONTRIBUENTI MINIMI

NUOVE INIZIATIVE

disiplina

art. 1 co. 96-117 L. 244/07

art. 13 L. 388/00

imposta sostitutiva

20 %*

10%

Irap

non soggetti

soggetti

Iva

Non addebitata in fattura

regime ordinario

determinazione base imp.

principio di cassa sempre

regola generale

contributi previdenziali

deducibili dal reddito

non deducibili

detrazioni carichi famiglia

non riconosciute

no riconosciute

studi di settore

esclusi

soggetti

acconto Iva

non dovuto

non dovuto

ritenute d’acconto Irpef

soggetti

non soggetti

* dal primo gennaio 2012 ridotta al 5%.

Ricordiamo inoltre che tra i soggetti potenziali beneficiari di questi due regimi sono ricomprese le sole persone fisiche, con esclusione quindi delle società di persone e associazioni tra professionisti.

AttenzioneCONTRIBUENTI MINIMI: NOVITA’ LUGLIO 2011

 

L’art. 27 del D.L. 98/2011 profondamente modificato il regime introdotto dall’art. 1 commi 96-117 della L. 244/07 c.d. “regime dei minimi”.

Con le novità introdotte dal D.L. 98/2011, a partire dal primo gennaio 2012 si andrà a delineare un nuovo regime d’imposta, le cui principali novità sono appresso elencate:

  1. Imposta sostitutiva al 5% in luogo della vecchia al 20%;

  2. Cinque sono gli esercizi per cui sarà valido il regime, a condizione che l’attività sia stata intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

  3. Il periodo dei cinque anni sarà raddoppiato per i giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Lo stesso art. 27 del D.L. 98/2011, al secondo comma, introduce tre nuove condizioni per poter accedere al regime agevolato c.d. “dei minimi”:

  1. Il contribuente, nei tre esercizi precedenti l’inizio dell’attività, non deve aver intrapreso nessuna attività professionale, artistica ovvero d’impresa (ivi compresa l’attività ex art. 230 bis codice civile);

  2. La nuova attività non deve esser mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro subordinato o autonomo (escluso il periodo di pratica ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

  3. Qualora si proseguisse l’attività precedentemente svolta da altro soggetto passivo, l’ammontare dei ricavi realizzati realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve eccedere i 30 mila euro.

articolo a cura di

Roberto Di Carlo