10 Apr Regimi Fiscali Agevolati
Contribuenti Minimi & Nuove Iniziative a confronto
Allo stato attuale i Contribuenti Minimi e le Nuove Iniziative sono gli unici due regimi fiscali agevolati superstiti nel Nostro ordinamento; ricordiamo infatti che con decorrenza 01.01.08 sono stati soppressi:
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Regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis, D.P.R. 633/72);
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Regime delle attività marginali (art. 14 L. 388/2000);
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Regime supersemplificato (art. 3 L. 662/1996.
Nella tabella appresso abbiamo cercato di evidenziare le principali differenze tra i due regimi oggetto dell’indagine, al fine di indirizzare il contribuente nella scelta
Elementi di confronto |
CONTRIBUENTI MINIMI |
NUOVE INIZIATIVE |
disiplina |
art. 1 co. 96-117 L. 244/07 |
art. 13 L. 388/00 |
imposta sostitutiva |
20 %* |
10% |
Irap |
non soggetti |
soggetti |
Iva |
Non addebitata in fattura |
regime ordinario |
determinazione base imp. |
principio di cassa sempre |
regola generale |
contributi previdenziali |
deducibili dal reddito |
non deducibili |
detrazioni carichi famiglia |
non riconosciute |
no riconosciute |
studi di settore |
esclusi |
soggetti |
acconto Iva |
non dovuto |
non dovuto |
ritenute d’acconto Irpef |
soggetti |
non soggetti |
* dal primo gennaio 2012 ridotta al 5%.
Ricordiamo inoltre che tra i soggetti potenziali beneficiari di questi due regimi sono ricomprese le sole persone fisiche, con esclusione quindi delle società di persone e associazioni tra professionisti.
CONTRIBUENTI MINIMI: NOVITA’ LUGLIO 2011
L’art. 27 del D.L. 98/2011 profondamente modificato il regime introdotto dall’art. 1 commi 96-117 della L. 244/07 c.d. “regime dei minimi”.
Con le novità introdotte dal D.L. 98/2011, a partire dal primo gennaio 2012 si andrà a delineare un nuovo regime d’imposta, le cui principali novità sono appresso elencate:
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Imposta sostitutiva al 5% in luogo della vecchia al 20%;
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Cinque sono gli esercizi per cui sarà valido il regime, a condizione che l’attività sia stata intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;
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Il periodo dei cinque anni sarà raddoppiato per i giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Lo stesso art. 27 del D.L. 98/2011, al secondo comma, introduce tre nuove condizioni per poter accedere al regime agevolato c.d. “dei minimi”:
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Il contribuente, nei tre esercizi precedenti l’inizio dell’attività, non deve aver intrapreso nessuna attività professionale, artistica ovvero d’impresa (ivi compresa l’attività ex art. 230 bis codice civile);
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La nuova attività non deve esser mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro subordinato o autonomo (escluso il periodo di pratica ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
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Qualora si proseguisse l’attività precedentemente svolta da altro soggetto passivo, l’ammontare dei ricavi realizzati realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve eccedere i 30 mila euro.
articolo a cura di
Roberto Di Carlo