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Le Cooperative di lavoro

Le Cooperative di lavoro

DEFINIZIONE

 Le “Cooperative di Lavoro” sono quelle società che hanno lo scopo, mutualistico, di ricercare e garantire ai propri soci occupazione e occasioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelle offerte dal mercato ( tutela del posto di lavoro e della sua qualità; aumento del salario; etc).
La prestazione di lavoro dei soci è, quindi, l’attività principale che caratterizza tale società.
I soci di tali cooperative devono essere in grado di prestare un’ attività idonea a permettere il conseguimento dello scopo sociale, proponendosi quali lavoratori del particolare settore di impresa nel quale la cooperativa intende operare e nel quale effettivamente si colloca.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Costituzione

La cooperativa deve essere iscritta ad un albo presso il Ministero per le Attività produttive. Riguardo il numero dei soci, per la legale costituzione della cooperativa è sufficiente che la compagine sociale sia costituita da almeno nove soci. L’art. 14 della legge 59/1992 ha stabilito che il numero minimo richiesto per l’iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti è di quindici. Tale numero minimo è richiesto ai fini dell’iscrizione nel registro prefettizio, ma il ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori o dei servizi oggetto dell’attività sociale, può autorizzare l’iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a quindici, ma non a nove.

Requisiti Qualitativi e Quantitativi per definire la Mutualità Prevalente

Le cooperative di lavoro sono cooperative a mutualità prevalente quando vengono rispettati i requisiti qualitativi e quantitativi previsti, rispettivamente dagli articoli 2512 e 2513 del c.c., ovvero quando “si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci” e quando “il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
 

Rapporto tra il Socio-Lavoratore e la Cooperativa di appartenenza

L’elemento peculiare delle cooperative di lavoro è rappresentato dalla novità del duplice rapporto del socio nei confronti della cooperativa stessa – rapporto associativo e rapporto di lavoro – novità introdotta dalla Legge 142/2001 (in seguito modificata dalla Legge 30/2003), con cui è stata revisionata la posizione del socio lavoratore.

Rapporto Associativo

(Art.1, c.2 L 142/2001)

Il rapporto associativo nasce con l’adesione del socio alla cooperativa.
Il socio ha diritti e doveri specifici:
concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali.

Rapporto Lavorativo

(Art. 3, c. 1, L 142/2001)

Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, conseguendone una retribuzione o corrispettivo.
Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa.
Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei Lavoratori – con esclusione dell’art.18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Trattamento economico del socio lavoratore

( Art.3 Legge 142/2001)

Il socio lavoratore ha diritto ad un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini.
Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si fa riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell’articolo2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Regolamento interno

(Art. 6 Legge 142/2001)

Ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001, le cooperative di lavoro hanno l’obbligatorietà di istituire un regolamento interno, avente lo scopo di regolare la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Tale regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, perciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b, dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.”

articolo a cura di
Valentina Gaudio