10 Apr Trasferimento partecipazioni di S.r.L.
Posted at 18:43h
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Iscrizione nel Registro Imprese a cura del Dottore Commercialista
Genesi normativa
Con l’articolo 16 del D.L. n. 185 del 29 Novembre 2008 è stata prevista l’abolizione del libro soci nelle società a responsabilità limitata, con la conseguente modifica delle modalità di trasferimento delle quote di S.r.l.
L’art 36, comma 1 bis, del decreto legge del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto del 2008 n. 133, prevede in particolare che gli atti sopra citati possano essere sottoscritti in forma digitale, fatto salvo il rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Gli intermediari abilitati possono quindi predisporre e sottoscrivere in forma digitale le modalità per il trasferimento delle quote delle società di capitali a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 31 comma 2-quarter della legge del 24 novembre 2000.
Come sopra introdotto, il D.L. n. 185/08, convertito dalla legge 28 Gennaio 2009 n 2, prevede l’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) ampliando l’efficacia della pubblicità legale del registro delle imprese, che acquista così valore nei confronti delle società, oltre che,come già precedentemente previsto, verso i terzi.
Viene disposta, inoltre, la soppressione della comunicazione annuale al Registro delle Imprese circa le risultanze del libro soci in sede di deposito del bilancio.
Con nota n 2453 dell’ 11 febbraio 2009 Unioncamere fornisce le modalità circa la fusione del libro soci nel registro delle imprese previsto dal decreto anticrisi.
Questa modifica colpisce in profondità, più la forma che la sostanza, infatti il trasferimento delle quote viene esplicitato da un atto tra le parti, ma ciò che viene sensibilmente modificato è il momento dell’autentica dove viene previsto l’utilizzo di sistemi informatici come garanzia della transazione.
Disciplina previgente
Al fine di evidenziare l’impatto di questa modifica legislativa è opportuno fare un passo indietro.
L’art. 2470 c.c. nella vecchia stesura prevedeva come unica modalità di trasferimento delle quote di S.r.l., la sottoscrizione di un atto autentico da depositarsi, a cura del notaio rogante, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione la società aveva sede.
L’iscrizione del trasferimento nel libro soci avveniva poi su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, dietro esibizione del titolo dal quale risultava il trasferimento e l’avvenuto deposito. Questa modalità era in tal senso disposta al fine di monitorare i trasferimenti di capitale, cercando di evitare metodi che favorissero il reimpiego di capitali di non chiara provenienza.
Per questo motivo si ricorreva all’obbligo dell’autenticazione dell’atto a mezzo notarile ai fini dell’opponibilità verso terzi, poiché senza la forma scritta non si sarebbe potuto procedere all’annotazione del trasferimento nel registro delle imprese e di conseguenza nel libro soci.
Cosa cambia
È possibile ora meglio analizzare le modifiche apportate dalla legge del 6 Agosto 2008 n 133 la quale al comma 1bis così dispone:
“1-bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ed è depositato entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31 comma 2-quarter della legge 24/11/2000 n 300. in tal caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo su richiesta dell’alienante o dell’acquirente dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
Il comma di cui sopra fa riferimento all’art. 31 comma 2-quarter della legge del 24 novembre 2000 n 340 il quale identifica negli intermediari abilitati i soggetti legittimati ad autenticare l’atto, autorizzando di fatto il mezzo informatico a porsi come alternativa al Notaio con identiche garanzie.
Nel dettaglio il comma così recita: “il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 del Codice Civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti.
E’ sicuramente questo il passaggio fondamentale della disciplina: la volontà di non riformare in toto il procedimento di cui all’art. 2470 del c.c., ma quella di offrire un’ulteriore alternativa identificando nella tecnologia digitale un nuovo mezzo di garanzia e legalità prima rappresentato esclusivamente dall’autentica notarile.
In tale logica s’inserisce ed acquista valore la figura dell’intermediario abilitato, il quale può, a questo punto, essere considerato l’elemento nuovo per gli atti di trasferimento di quote delle società a responsabilità limitata.
Infatti, qualora i soci alienanti ed acquirenti, siano muniti di firma digitale possono esplicitare tutte le fasi dell’atto presso lo Studio del Professionista, generando un duplice vantaggio: svolgere tutte le fasi dell’atto preso il proprio Consulente, riducendo anche i tempi relativi al trasferimento delle quote.
Disposizioni operative
L’atto di cessione, una volta redatto, dovrà essere riportato in formato digitale e successivamente trasformato in un file Pdf/A.
Il documento così redatto dovrà essere firmato sia dal cedente che dal cessionario tramite smartcards personali (firma digitale), con l’aggiunta della firma digitale del Professionista abilitato.
Una volta firmato, l’atto verrà formalizzato dall’apposizione delle marche temporali; sarà cura poi dell’intermediario abilitato di trasmetterlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della società; a questo punto il trasferimento delle quote sarà perfezionato.
Trasferimento per procura
Qualora una delle parti che intervengono nell’atto di trasferimento ricorra all’istituto della rappresentanza, per il tramite di apposita procura, quest’ultima dovrà avere la medesima forma di quella prevista per il contratto di trasferimento, così come statuito ex art. 1392 codice civile.
In buona sostanza anche la procura dovrà avere la forma di atto informatico sottoscritto con firma digitale della parte rappresentata.
Responsabilità dell’alienante
Segnaliamo infine che l’alienante, resta obbligato per i tre anni successivi alla data del trasferimento delle quote, relativamente ai versamenti ancora dovuti ex art 2472 codice civile.
Riferimenti normativi
Maggiori e più dettagliate spiegazioni possono essere ricercate consultando le norme di cui appresso:
– Legge 28 gennaio 2009 n. 2, art. 16, commi dal 12-quater al 12-undecies;
– Legge 06 agosto 2008 n. 133, art. 36, comma 1-bis;
– Articolo 2470 Codice Civile;
– Articolo 1932 Codice Civile;
– Articolo 2472 Codice Civile;
– Circolare 15/IR/2010 del C.N.D.C.E.C..
NOVITA’ NOVEMBRE 2011
Con in comma 8, art. 14 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità), il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica del comma 1bis, dell’art. 36, D.L. 112/2008, chiarendo che lo stesso opera in deroga al comma 2 dell’art. 2470 del Codice Civile. Tale pronuncia si è resa necessaria perchè alcuni zelanti conservatori del Registro Imprese avevano respinto la richiesta di registrazione degli atti di cessione quote, redatti in forma digitale da Dottori Commercialisti, in quanto privi di autentica notarile.
Roberto Di Carlo
Giovanni Tortolano