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La trasformazione societaria omogenea evolutiva

La trasformazione societaria omogenea evolutiva

Nozione di trasformazione

La Trasformazione societaria, attualmente disciplinata dal codice civile agli articoli 2498 – 2500 novies, è un’operazione di gestione straordinaria che consiste nel cambiamento della forma giuridica di un ente: con la trasformazione, una società assume una nuova veste legale e si assoggetta alle disposizioni corrispondenti alla sua mutata struttura giuridica.
La trasformazione non si traduce nell’estinzione del soggetto giuridico che la pone in essere e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, bensì comporta il solo mutamento dell’assetto e della struttura organizzativa della società trasformanda che prosegue la sua esistenza e la sua attività, conservando tutti i diritti e gli obblighi se non i rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla trasformazione.
L’attuale corpus normativo distingue fra trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea. La trasformazione presa in esame è la cosiddetta Trasformazione omogenea evolutiva, vale a dire di società di persone ( società semplice, S.n.c., S.a.s.) in società di capitali (S.p.a. , S.a.p.a. , S.r.l.).

La disciplina giuridica

L’Art 2500, sulle orme di un principio già consolidato nella giurisprudenza ante riforma, dispone che:

  • La trasformazione da società di persone in società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del nuovo tipo sociale di riferimento;
  • L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione;
  • La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge al fine di fornire ai terzi una corretta informazione circa le vicende modificative della società. In altri termini la decorrenza degli effetti della trasformazione da società di persone in società di capitali, ai fini civilistici avviene, come già nella precedente normativa, con l’iscrizione dell’atto presso il registro delle imprese, iscrizione che deve essere richiesta dal notaio, verificata la regolarità della delibera di trasformazione e dei documenti allegati, nel termine di 20 giorni contestualmente al deposito degli atti.

Con la suddetta iscrizione la società acquista la personalità giuridica. Fin quando l’iscrizione non è effettuata, l’atto della trasformazione non è opponibile a terzi salvo riuscire a provare che questi ultimi ne avevano avuto conoscenza (art 2193, comma 1).

L’Art 2500-bis ribadisce, invece, la tendenza della valenza sanante della pubblicità, nel senso che una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari di cui all’Art 2500, l’invalidità dell’atto di trasformazione non potrà più essere pronunciata, restando salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante ai soggetti danneggiati dall’operazione.

La delibera di trasformazione

In tema di trasformazione di società di persone in società di capitali, la riforma del diritto societario ha apportato una variazione relativa al consenso dei soci, nel senso che la delibera di trasformazione non è più subordinata all’unanimità dei soci, bensì al consenso della maggioranza dei soci medesimi, maggioranza determinata secondo le quote di partecipazione di ciascun socio agli utili, fermo restando che al socio dissenziente spetta il diritto di recesso dalla società (Art 2500-ter primo comma).
Sotto questo profilo, quindi, il legislatore della riforma ha inteso semplificare e favorire la trasformazione da società di persone in società di capitali, rispetto al disposto di cui all’art. 2252, laddove si stabilisce che “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.

La perizia di stima del patrimonio sociale

Allontanandosi dall’interpretazione giurisprudenziale del vecchio art. 2498, la disciplina vigente dispone che“ il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il 2 e 3 comma e, in quanto compatibile, 4 comma dell’articolo 2343”.

  • Per la trasformazione in S.r.l.: La perizia è di competenza di un revisore o di una società di revisione nominati dalle parti (art. 2465 del C.C.). A sua volta il soggetto scelto potrà avvalersi di un esperto per la valutazione delle singole realtà aziendali per le quali non ha la competenza richiesta.
  • Per la trasformazione in S.p.a. o S.a.p.a : L’esperto viene nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società (art. 2343 del C.C.). La perizia giurata di stima deve essere controllata entro 180 giorni anche dagli amministratori.

Il perito, al fine di attestare l’entità del patrimonio della società garantire la tutela di terzi, deve procedere a stimare analiticamente ciascun bene facente parte del patrimonio, attribuendo allo stesso il valore corrente che può essere maggiore ma anche inferiore a quello di libro. Inoltre si ritiene che il perito debba procedere ad effettuare una stima autonoma dell’avviamento.
Si ritiene, pertanto, che il metodo valutativo che più si addice al dettato dell’art. 2500- ter c.c., sia quello che in dottrina è definito come metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali.
Seguendo la suddetta metodologia, il perito dovrà pertanto:

  • revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale “di partenza” per accertare eventuali errori o scorrette “politiche di bilancio” effettuate in passato dagli amministratori;
  • riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione;
  • stimare le imposte latenti ;
  • determinare il capitale netto rettificato.

L’assegnazione delle azioni o quote ai soci

In caso di trasformazione, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni (S.p.a. o S.a.p.a.) o di una quota (S.r.l.) proporzionale alla sua partecipazione nella società di persone (comma 1).
La nuova versione del Codice civile fornisce, in modo del tutto innovativo, anche delle indicazioni in merito al trattamento del socio d’opera in presenza di trasformazione.
Il socio d’opera è colui che conferisce, in luogo del denaro, prestazioni d’opera e di servizi.
In caso di trasformazione, ai sensi dell’articolo 2500-quater, comma 2, del C.C., il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di azioni o quota:

  • in proporzione al valore attribuito alla prestazione dal contratto sociale precedentemente alla trasformazione;
  • oppure, in mancanza di tale indicazione, spetterà ai soci quantificare la partecipazione;
  • oppure, laddove i soci non raggiungano un accordo, la partecipazione sarà quantificata da un giudice secondo equità.

La responsabilità dei soci

Principio generale

La trasformazione da società di persone a società di capitali comporta una modificazione del regime di responsabilità personale dei soci nei confronti dei creditori sociali, è per questo che il Legislatore si è preoccupato di tutelare questi ultimi.
In particolare con la trasformazione da società di persone a società di capitali i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni sociali assunte in precedenza agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione.

Eccezione

Il legislatore ha previsto, però, che i soci saranno liberati dalla loro responsabilità illimitata:

  • in presenza di un espresso consenso dei creditori;
  • oppure, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per raccomandata o per altri mezzi, che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione della delibera di trasformazione, i creditori non abbiano espressamente negato il proprio consenso.

L’oggetto della comunicazione avrà per oggetto tutte le informazioni ritenute essenziali contenute nella delibera in modo tale da consentire ai destinatari di comprenderne il contenuto.
Si ritiene, per quanto concerne le modalità di espressione del consenso, che esso possa essere espresso, in assenza di una espressa previsione legislativa, in qualunque modo.
Inoltre si ritiene che consenso alla liberazione debba essere totale e non possa riguardare solo alcuni soci; diversamente il consenso parziale comporterebbe la creazione di due categorie di soci, a responsabilità limitata ed a responsabilità illimitata, per le medesime obbligazioni sorte prima del perfezionamento della trasformazione.

A cura di
Valentina Gaudio