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SUBENTRO IN AGRICOLTURA
In questa sezione sono disponibili ilRegolamento attuativo e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda relativa al ricambio generazionale in agricoltura.
La domanda di ammissione alle agevolazioni va inviata tramite Raccomandata A/R alla sede Ismea. Lo Studio assiste le Aziende agricole nella compilazione della domanda di ammissione ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Attuativo pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2009, con diverse modifiche tra cui:
L'articolo 2 comma 2-quater della Legge 22 dicembre 2008 n.201 ha introdotto alcune rilevanti novità al Titolo I Capo III del D. Lgs. 21 aprile 2000 n.185, recante incentivi per promuovere la nuova imprenditorialità in agricoltura.
Nel dettaglio, le variazioni normative sono le seguenti:
1. l'ambito territoriale è stato esteso a tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2. il vincolo parentale entro il III grado tra cedente e subentrante è stato eliminato;
3. nel caso di soggetto subentrante in forma societaria, è stato introdotto l'obbligo di amministrazione da parte di un giovane imprenditore agricolo ed è stato limitato il possesso del requisito di età compresa tra 18 e 39 anni alla maggioranza numerica e di quote di partecipazione dei soci (in precedenza il vincolo insisteva sull'intera compagine).
ACQUISTO E ASSEGNAZIONE DI TERRENI AGRICOLI
Nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Ismea svolge le funzioni di organismo fondiario nazionale, con l'obiettivo primario di favorire la formazione e lo sviluppo di imprese agricole in favore di giovani imprenditori agricoli.
Tale compito è svolto conformemente alla decisione della Commissione UE del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, con la quale è stato approvato il regime di intervento Ismea in materia di riordino fondiario (n. 110/2001.) I criteri e le modalità di intervento rispondono pienamente alle novità normative introdotte dai Decreti legislativi n. 228/2001, n. 99/2004 e n. 101/2005.
L'intervento fondiario Ismea si concretizza attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di imprenditori agricoli professionali e di società agricole (di persone o di capitali).
Di seguito vengono presentati i criteri di accesso e le modalità di attuazione del regime di aiuto Ismea nell'ambito del settore fondiario.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito.
Il rimborso del finanziamento agevolato ( a tasso fisso) avviene tramite rate semestrali, costanti e posticipate.
Il tasso di interesse agevolato viene stabilito in base al tasso di riferimento stabilito per gli aiuti di stato dalla Commissione UE e sulla base della durata del finanziamento prescelta dal soggetto beneficiario.
In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito della seguente griglia:
1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
2. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
3. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
4. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.
Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
Inoltre agli atti di compravendita si applicano:
1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2;
2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;
3. l'imposta catastale nella misura dell'1%.
In particolare, agli atti di compravendita di fondi che ricadono in zone montane si applicano:
1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2;
2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;
3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale.
Agli atti di compravendita di fondi per i quali è previsto la costituzione del compendio unico si applicano:
1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/6;
2. L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria;
3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale
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