|
SGFA: cos’è
SGFA Società Gestione Fondi per l'agroalimentare società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell' ISMEA.
SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad Ismea, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG e dal FIG stesso.
La Società risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, gli impegni per garanzia della SGFA sono a loro volta garantiti dallo Stato.
SGFA: Competenze conferite
A SGFA sono state conferite, con decorrenza 1 gennaio 2005, le attività di garanzia sul credito agrario attribuite all' ISMEA dal d.l.29 marzo 2004, n.102, articolo 17, comma 1 e dalla legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 512.
Con il primo provvedimento nell' ISMEA è stata incorporata la Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.153 e all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.
Con il secondo provvedimento, il legislatore ha previsto il subentro dell' ISMEA nei diritti e negli obblighi del Fondo Interbancario di Garanzia ( FIG) di cui alla legge 2 giugno 1961, n.454, articolo 36 ed all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.
SGFA: Soppressione del Fondo Interbancario di Garanzia
Il Fondo Interbancario di Garanzia è stato poi soppresso con l'articolo 10, comma 7 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80.
Per effetto delle norme richiamate e del successivo scorporo di ramo di azienda, SGFA gestisce ad oggi gli interventi per garanzia diretta e per garanzia sussidiaria.
SGFA: Disciplina della controgaranzia dello Stato
La controgaranzia dello Stato sugli impegni di SGFA è invece sancita dall'articolo 10, comma 7 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il suo funzionamento è disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2006.
GARANZIE DIRETTE
La garanzia diretta SGFA è disciplinata dal decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e si distingue in tre differenti tipologie:
I) Fideiussione
La fideiussione è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.
La fideiussione è richiesta ad SGFA da parte soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio.
In virtù della fideiussione la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.
La fideiussione della SGFA:
1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per la quota del finanziamento in essere garantita
II) Cogaranzia
La cogaranzia è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.
SGFA rilascia la cogaranzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo .
La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario alla SGFA per il tramite del confidi agricolo che inoltra alla SGFA la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia.
Analogamente alla fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.
La cogaranzia della SGFA:
1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
2. amplia la capacita dei confidi agricoli di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli associati
3. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
4. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere garantita
III) Controgaranzia
La controgaranzia è prestata dalla SGFA su richiesta di un confidi agricolo - previa specifica istruttoria di merito - a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.
La controgaranzia della SGFA protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale.
Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito.
La controgaranzia della SGFA, ferme restando le condizioni previste dalla normativa bancaria in materia:
1. qualifica, per la quota controgarantita, la garanzia prestata dal confidi agricolo come garanzia dello Stato
2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito e dal rischio di inadempimento del garante principale per la quota controgarantita del finanziamento in essere
GARANZIE SUSSIDIARIE
La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata dalla SGFA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.
La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia sussidiaria è liquidata dalla SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.
Finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria
Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della SGFA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 di durata superiore a diciotto mesi.
Sono altresì assistiti dalla garanzia sussidiaria della SGFA i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 purché fruenti di un contributo pubblico in qualsiasi forma sia esso riconosciuto.
Soggetti beneficiari
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.
Esclusione ex ante della garanzia sussidiaria
La normativa vigente prevede precise condizioni che derogano all'obbligo di segnalazione dei finanziamenti ai fini della operatività della garanzia sussidiaria.
In particolare:
1. Inesistenza od incapienza di cespiti ipotecabili a fronte di finanziamenti di durata ultraquinquennale
2. presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca d'Italia e presso la centrale rischi importo contenuto (CRIC) disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale e' valida la prima informazione richiesta;
per i soggetti con bilancio:
1. rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le altre imprese;
2. indebitamento bancario a breve superiore al 60 per cento dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50 per cento per le altre imprese;
presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti.
Riferimenti Normativi utili
- L. 02 giugno 1961 n. 454;
- L. 09 maggio 1975 n. 153;
- D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385;
- D.L. 29 marzo 2004 n. 102;
- L. 30 dicembre 2004 n. 311;
- D.L. 14 marzo 2005 n. 35;
- L. 14 maggio 2005 n. 80;
- Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
|