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Mutui: riduzione della rata con autodichiarazione
Al fine di ottenere i benefici della riduzione dell'importo del mutuo della rata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento 32538 del 2009 pubblicato il 4 marzo scorso, ha stabilito che, per il tramite del canale telematico Entratel, venga predisposto l'elenco dei potenziali fruitori di tale beneficio.
L'Agenzia, avendo a disposizione le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, pensava di conoscere già chi fossero tali potenziali beneficiari, ma in realtà questo “elenco” in possesso dell'Agenzia è carente in quanto non annovera tra i beneficiari almeno due categorie di contribuenti, e più precisamente:
l tutti i contribuenti che hanno stipulato un contratto di mutuo nell'arco temporale che va dal primo gennaio al 31 ottobre 2008, in quanto ancora non presentano dichiarazione relativamente a questo periodo d'imposta;
l tutti i contribuenti, che per scelta o dimenticanza, non hanno indicato nel quadro delle detrazioni d'imposta gli interessi corrisposti alla banca;
In questi casi il contribuente non inserito nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate deve presentare alla stessa Agenzia un’autocertificazione, nella quale si certifichi il possesso dei requisiti richiesti per poter accedere al beneficio previsto dall'art. 2 del D.L. 185/08.
Il beneficio consiste nel pagamento a carico dello Stato degli interessi eccedenti il 4% se il tasso originario era inferiore al 4%, o gli interessi eccedenti il tasso contrattuale originario, se era superiore al 4%.
Per poter beneficiare di tale “sconto” sulla rata, i mutuatari devono rispettare le condizioni di cui appresso:
l aver stipulato o surrogato un mutuo a tasso non fisso entro il 31 ottobre 2008;
l il mutuo deve esser stato sottoscritto per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso, censite al Catasto come A1, A8 e A9); Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, dimorano abitualmente.
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