Notizie Tributarie
Ordinanza 30 dicembre 2009, n. 3837
Abruzzo: proroga termini sospensioni
Di seguito riportiamo l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010 Serie Speciale con la quale vengono prorogati i termini disospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n.
3837). (Presidente del Consiglio dei Ministri)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione
degli interessi primari a causa di eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti
interventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate
per fronteggiare l'emergenza;
Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile
2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a
favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila,
colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8
ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi
tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi per effetto
dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780
del 6 giugno 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere
fiscale e finanziario;
Considerato altresì che appare necessario disporre la sospensione dei
tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o aventi sede
in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Visto l'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194;
Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell'Aquila;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6
giugno 2009, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e
dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, è prorogato al 30 giugno 2010. Non si
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1,
anche mediante rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1,
comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Art. 2
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Entrata in vigore:
24 gennaio 2010 |