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Unico reato per più fatture false
Corte di Cassazione, sentenza n. 626/09, III Sezione Penale
Con la sentenza di cui sopra, depositata il 12 c.m. la Suprema Corte ha di fatto cassato una seconda condanna ad uno stesso contribuente che aveva utilizzato più documenti falsi nella stessa dichiarazione.
Con l’utilizzo di documenti fittizi, il contribuente aveva di fatto ottenuto un indebito vantaggio sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, utilizzando fatture false emesse da una società con sede in Venezuela.
Nella precedente condanna, cassata con la sentenza de quo, il Giudice di merito aveva ritenuto che l’emissione di più fatture realizzava una continuazione del reato, anche se ricompresse in una unica dichiarazione.
Il reato contestato al contribuente è quello ricompresso nelle fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/00 (Reati in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto), ma lo stesso D.Lgs. al secondo comma dell’art. 8 stabilisce che “ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d’imposta si considera un solo reato”.
Infatti la Corte così spiega la sentenza sostenendo che “… dovrebbe considerarsi unico il reato allorché si utilizzano più fatture per aumentare i costi se la dichiarazione è unica ed è relativa alla stessa imposta e allo stesso periodo di imposta”; continua poi la Suprema Corte: “… consente un’unica incriminazione per il soggetto che pone in essere una dichiarazione fraudolenta, sia che si avvalga di un solo documento, sia che utilizzi una pluralità di fatture o di altri documenti, a nulla rilevando che le fatture o gli altri documenti siano diversi e abbiano diversi destinatari e ciò perché il reato non si perfeziona con la semplice registrazione del documento che sarà poi utilizzato, ma con la dichiarazione, riferita a quella specifica annualità e con l’indicazione, nell’ambito della suddetta dichiarazione di elementi passivi fittizi inseriti nella contabilità”. |