IN EVIDENZA

Approvato il D.L. anti-crisi

Un piano di aiuti a famiglie & imprese

 

Sono in tutto 35 gli articoli (36 dei quali uno stralciato, il 33) della bozza del decreto anti crisi che è stata discussa durante il pre consiglio dei ministri.

Quattro sono i titoli: Sostegno alle famiglie, sostegno all'economia, ridisegno in funzione anti crisi del quadro strategico nazionale e servizi pubblici.

Di seguito riportiamo i 35 articoli di cui consta il D.L., con un breve sunto del loro contenuto:

 

TITOLO I (sostegno alle famiglie)

 

  • art. 1 Prevista l'erogazione di un Bonus straordinario a famiglie, lavoratori, pensionati; previste misure anche per i non autosufficienti;

  • art. 2 Per i mutui prima casa in corso, le rate variabili 2009 non possono superare il tetto del 4%, l'eventuale eccedenza sarà a carico dello Stato tramite accollo; per i mutui di nuova sottoscrizione sarà il saggio BCE alla base del calcolo degli spread;

  • art. 3 Blocco e riduzione delle tariffe al fine di contenere gli oneri per i cittadini (ex. tariffe autostradali bloccate fin al 30 aprile 2009);

  • art. 4 E' istituito un Fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato Fondo di credito per i nuovi nati, con dotazione di 25 milioni di euro per cadauno degli anni 2009, 2010, 2011; La finalità è il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie per favorire l'accesso al credito a quelle famiglie che nell'anno di riferimento hanno avuto o adottato un bambino;

 

TITOLO II (sostegno all'economia)

 

  • art. 5 Prorogate fino al 31 dicembre 2009 le misure sperimentali previste dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.L. 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, in tema di detassazione contratti di produttività (nei limiti dei 6.000 euro annui con riferimento esclusivo al settore privato e solo per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro annui). Tale somma è da considerarsi al lordo di eventuali emolumenti assoggettati ad imposta sostitutiva;

  • art. 6 Prevista una deduzione IRES, pari al 10% dell'imposta IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta in essere al 31 dicembre 2008; deduzione ammessa ai sensi dell'art 99, comma 1, TUIR (D.P.R. 917/86);

  • art. 7 In via sperimentale, è stata prevista per triennio 2009-2011, l'applicazione dell'art. 6 quinto comma, secondo periodo del D.P.R. 633/72, anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. In buona sostanza l'imposta diviene esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. La fattura dovrà recare, l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma. L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione comunitaria così come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto, si riserva il diritto di stabilire il volume d'affari dei contribuenti nei confronti dei quali è applicabile la disposizione di cui sopra.

  • art 8 Revisione degli Studi di Settore: