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Antielusione & abuso di diritto
Corte di Cassazione, sentenze n. 30055/08 & 30057/08
Lo scorso 24 dicembre, la Corte di Cassazione a sezioni unite, accogliendo due ricorsi dell’amministrazione finanziaria, ha consentito alla stessa di disconoscere delle componenti negative e il relativo credito d’imposta che ne scaturiva, relativamente a due operazioni, di dividend washing la prima e di dividend stripping la seconda.
La Suprema Corte, nel sostenere questa innovativa tesi, evidenzia in primis una netta distinzione tra principi espressi dalla Corte UE in materia di imposte indirette (quindi armonizzate) e principi costituzionali in materia di imposte dirette (non armonizzate).
Da questa netta distinzione operata nelle sopra citate sentenze, la Corte riconosce di fatto, in tema di imposte dirette, l’esistenza nel nostro ordinamento nazionale dell’istituto dell’abuso di diritto.
In buona sostanza la Corte riconosce nella Costituzione la base giuridica che legittima l’esistenza nel nostro ordinamento di un “generale principio antielusivo”, in virtù del quale sarebbero sanzionabili “i comportamenti, che pur non contravvenendo con alcuna disposizione, producono ai contribuenti indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto di strumenti giuridici”.
Il fondamento costituzionale invocato dalla Suprema Corte va ricercato sia nell’art. 53 che nell’art. 23 della nostra Carta Costituzionale.
Il primo articolo statuisce al primo comma che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, prosegue poi nel secondo comma “il sistema tributario è informato a principi di progressività”.
Da una attenta interpretazione dei due commi precedenti la Suprema Corte ha stabilito che il contribuente in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino la realizzazione di una determinata operazione, diverse dalla aspettativa di un vantaggio fiscale, non può usare strumenti giuridici idonei a ottenere diretti risparmi d’imposta; infatti con il porre in essere operazioni che difettano di ragioni economiche si andrebbe a violare sia il principio di capacità contributiva (comma 1) che il principio di progressività del prelievo (comma 2).
Il riferimento all’art. 23 della Costituzione va invece letto in senso negativo, in quanto non contrasterebbe con la riserva di legge “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; infatti l’abuso di diritto non si tradurrebbe nell’imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali per il contribuente, ma nel disconoscimento degli “effetti abusivi” di negozi “posti in essere al solo scopo di eludere delle norme fiscali”.
Le due sentenze sopra citate, implicitamente rafforzano la posizione del Fisco nei molti processi ancora pendenti, aventi ad oggetto analoga materia a quella qui trattata; inoltre bisognerebbe meditare sul fatto che verrebbe del tutto svuotato di significato l’art. 37-bis del D.p.r. 600/73. |