Il diritto di recesso nelle S.r.L. |
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Disciplina ex art. 2473 codice civile Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, mediante il quale ciascun socio può fuoriuscire da un compagine sociale, ottenendo la liquidazione del valore della propria partecipazione. La normativa vigente distingue le diverse tipologie di cause legittimanti il recesso da una società a responsabilità limitata in due macro-categorie: 1) le cause “ex lege” 2) le cause “volontarie” Per cause “ex lege” si intendono quei presupposti inderogabili legittimanti il recesso del socio espressamente previsti da norme di legge, senza possibilità per i soci di prevederne la disapplicazione mediante apposite clausole dello statuto della singola società. Tra tali presupposti si annoverano, quelli previsti dall’art.2473 c.c.: - il cambiamento dell’oggetto sociale - la trasformazione della società - la fusione o la scissione della società - la revoca dello stato di liquidazione - il trasferimento della sede all’estero - l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo - il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo - compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Per cause “volontarie”, si intendono, invece, quelle cause previste volontariamente nell’atto costitutivo/statuto. In buona sostanza la riforma attuata ex D.Lgs. 06/2003 conferisce ampia autonomia ai soci delle S.r.L. ai fini dell’individuazione di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dalla legge.
Sulle modalità per l’esercizio del diritto di recesso, la disciplina prevista per le S.r.l. si presenta laconica, infatti, l’unica previsione di carattere procedurale è quella contenuta nell’art. 2473 comma IV c.c. con il quale si precisa, che il rimborso delle partecipazioni per il socio recedente deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui lo stesso socio ha comunicato alla società la volontà di recedere. Tale vuoto normativo deve essere colmato in sede statutaria e, nel caso di silenzio dell’atto costitutivo, attraverso il ricorso analogico alla normativa dettata in materia di S.p.A. ex art. 2437 bis c.c. Durata indeterminata della società In caso di società contratta a tempo indeterminato, il comma 2 dell’art.2473 c.c. riconosce un diritto di recesso ad nutum, che può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi da ciascun socio, elevabile per espressa previsione statutaria, ma comunque fino ad un massimo di preavviso di un anno. Inefficacia del recesso Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
L’esercizio del recesso fa sorgere, in capo al socio recedente, il diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione al capitale. 1) della consistenza patrimoniale della società; Tuttavia il comma 4 dell’art. 2437-bis c.c. rimette ai soci la possibilità di prevedere nello statuto criteri diversi da quello di legge per la determinazione del valore di liquidazione. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. La procedura di liquidazione Ai sensi del comma 4 dell’art. 2473 c.c., il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso da parte del socio. 1) Riserve almeno pari al valore di mercato della quota da liquidare
Con la riforma del diritto societario, alle novità in materia di diritto di recesso del socio, si è affiancata un’ulteriore novità per le società a responsabilità limitata, rappresentata dall’introduzione ex novo dell’istituto della esclusione del socio, estraneo alla sfera disciplinare delle società per azioni. Articolo a cura di |