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L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un’imposta italiana diretta, personale, progressiva, generale.
È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano.
La disciplina IRPEF è racchiusa nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che ha sostituito i Decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.
Funzionamento dell’imposta
(La seguente sezione ha scopo puramente informativo, per maggiori e più dettagliate informazioni contattare lo Studio)
A partire dal 01 gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell’IRPEF che, rispetto al precedente, è caratterizzato da:
- Nuovi scaglioni di reddito e aliquote;
- Detrazioni d’imposta per famigliari a carico, variabili in funzione del reddito complessivo;
- Detrazioni diversificate a seconda della tipologia di reddito;
Non è più prevista, come in passato, la possibilità di utilizzare le disposizioni previgenti e i relativi sistemi di calcolo (clausola di salvaguardia).
Sono rimaste invariate le detrazioni e le deduzioni per oneri sostenuti dai contribuenti.
Sono previsti 5 scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d’imposta, come sotto riportato:
| Reddito imponibile |
Aliquota |
Irpef (Lorda) |
| fino a €15.000 |
23% |
23% sul reddito |
| oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
27% |
3.450 + 27% sull'eccedenza |
| oltre € 28.000 e fino a € 55.000 |
38% |
6.960 + 38% sull'eccedenza |
| oltre € 55.000 e fino a € 75.000 |
41% |
17.220 + 41% sull'eccedenza |
| oltre € 75.000 |
43% |
25.420 + 43% sull'eccedenza |
Per determinare il reddito imponibile (prima colonna della tabella) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (art. 10 TUIR e deduzione per abitazione principale e sue pertinenze).
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini IRPEF, si ottiene l’imposta lorda, applicando a questo importo le nuove aliquote.
Si arriva al prelievo IRPEF effettivo (Imposta netta), diminuendo l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute, come si evince dallo schema appresso:
(reddito complessivo) - (oneri deducibili e deduzione x abitazione principale) =
(reddito imponibile) x (aliquota) = (Irpef Lorda) - (detrazioni) = (Irpef Netta)
L’Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:
- Redditi di pensione fino a € 7.500,00;
- Redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;
- Rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- Redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a € 500,00.
L’area di esenzione
Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l’area di esenzione dal tributo de quo , risulta così determinata:
- € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l’intero anno;
- € 7.500,00 per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l’intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex coniugi;
- € 7.750,00 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l’intero anno;
- € 4.800,00 indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per contribuenti con altri tipi di reddito.
L’area di esenzione di cui sopra, aumenta in presenza di famigliari a carico.
Addizionali Ipef
Per il calcolo delle addizionali (regionale e comunale) la base imponibile è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della rendita della abitazione principale (e pertinenze).
Le stesse addizionali non sono ovviamente dovute qualora per l’anno di riferimento non è dovuta irpef.
Tassazione degli arretrati (2004-2006)
Sugli importi arretrati erogati a partire dal 01 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 si applicano aliquote e scaglioni di reddito in vigore per i medesimi anni. In caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell’aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d’imposta deve prendere in considerazione, và assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione in vigore in quegli anni (no tax area).
Tassazione del TFR
Per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta dalla data del 31 dicembre 2006 si applicano le aliquote in vigore dal 01 gennaio 2007. Per evitare che il nuovo regime di tassazione determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote, con la riforma dell’irpef è stata anche prevista la possibilità di determinare l’imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore dal 31 dicembre 2006.
In buona sostanza si tratta di un criterio analogo a quello precedentemente previsto, con riferimento al reddito complessivo fino al 2006, dalla vecchia (clausola di salvaguardia).
Le detrazioni per tipo di reddito
Nel meccanismo di calcolo dell’irpef, la progressività è garantita, oltre che dalle aliquote e dagli scaglioni di reddito, anche da un sistema di detrazioni d’imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto.
Come le detrazioni per i famigliari a carico anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a € 55.000,00 di reddito.
Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento con la specifica categoria reddituale, ma l’intero reddito complessivo.
Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in gg). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.
Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera € 8.000,00 è stato individuato un livello minimo di detrazione (€ 1.380,00), indipendentemente dalla durata del rapporto.
Le detrazioni d’imposta
A fronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell’abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall’irpef.
A seconda dei casi, queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere in due modi diversi: le spese sostenute possono essere “dedotte” dal reddito prodotto oppure possono dare diritto a una detrazione d’imposta del 19% o in misura forfettaria.
Per essere considerate nella dichiarazione, le spese de quo devono essere state sostenute nel corso dell’anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono state eseguite in anni precedenti (criterio di cassa).
Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse di famigliari fiscalmente a carico.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali ( ad es. rimborsi da fondi assistenziali aziendali) che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente, le spese mediche non possono essere ritenute “rimaste a carico del contribuente” e quindi, non danno diritto alla detraizone.
La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (ad es. polizze sanitarie).
Detrazioni d’imposta del 19%
Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche ed altre spese illustrate di seguito.
- Le spese sanitarie;
- Spese sanitarie per assistenza specifica e per particolari tipologie;
- Interessi passivi sui mutui per l’acquisto di immobili;
- Detrazioni a favore dei diversamente abili;
- Detrazioni sulle erogazioni liberali;
- Autoaggiornamento dei docenti;
- Abbonamenti sul trasporto pubblico;
- Sostituzione frigoriferi;
- Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità (inverter);
- Acquisto apparecchi televisivi;
- Personal computer ai docenti;
- Detrazioni per inquilini a basso reddito;
- Detrazioni per i giovani che vivono in affitto;
- Detrazione d’imposta per i contratti di locazione a canone convenzionato;
- Detrazione per il trasferimento per motivi di lavoro;
- Contratti di locazione per studenti universitari;
Ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%)
Aventi ad oggetto i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.
Riqualificazione energetica degli edifici (detrazione del 55%)
La detrazione è concessa a condizione che la rispondenza degli interventi ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.
Relativamente agli argomenti citati ma non trattati nel dettaglio è possibile contattare lo Studio Di Carlo per il tramite dell'apposito modulo predisposto nella sezione "Pareri & Consulenze"
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